Graduatorie AFAM: esclusione illegittima per mancanza di requisiti non specificati dalla Pubblica Amministrazione

Pubblico impiego

04 Luglio 2019 StudioLegale

Le graduatorie AFAM sono graduatorie nazionali per docenti che si riferiscono al settore dell’istruzione universitaria che comprende gli enti di alta formazione artistica, musicale e coreutica.

AFAM: chi ne fa parte

Ne fanno parte, in generale, Conservatori statali, Accademie di Belle Arti (statali e non statali), Istituti musicali ex pareggiati promossi dagli enti locali, Accademie statali di Danza e di Arte Drammatica, Istituti Statali Superiori per le Industrie Artistiche, nonché ulteriori istituzioni private autorizzate dal Ministero al rilascio di titoli aventi valore legale.

I titoli AFAM hanno valore legale equiparato ai titoli universitari. Presso i conservatori di musica statali, gli Istituti musicali non statali e l’Accademia di danza sono attivi anche corsi di studio di livello pre-accademico.

Graduatorie AFAM: il sistema di reclutamento

Ai ruoli di docenza del comparto AFAM si accede mediante pubblico concorso o altre procedure selettive, finalizzato alla costituzione di graduatorie nazionali.

Tra gli ultimi interventi legislativi in materia, si segnala la legge n. 2015/2017 che ha previsto l’indizione di una procedura selettiva per la costituzione di graduatorie finalizzate all’immissione ed al conferimento di supplenze per i docenti del “comparto”.

Graduatorie AFAM: la procedura di cui alla legge 205/2017

Nel prevedere la procedura selettiva per la costituzione di graduatorie AFAM, il bando attuativo della citata legge n. 205/2017 stabiliva, tra i requisiti di partecipazione il bando prevedeva “lo svolgimento di almeno 125 ore di insegnamento, comprensive delle ore per la partecipazione agli esami di ammissione, promozione, idoneità, licenza e di diploma, nell’ambito dello stesso anno accademico”.

Tuttavia, come rilevato da diversi docenti che si sono rivolti allo Studio BC&Partners, il bando non prevedeva alcun criterio, puntuale ed univoco, per calcolare le predette ore, soprattutto in riferimento agli esami.

Ed infatti, si otteneva documentalmente prova che, mentre alcune Accademie si dotavano “a posteriori” di appositi criteri per stabilire l’ammontare delle suddette ore, altre invece procedevano con un riconoscimento “forfettario” delle ore.

Graduatorie AFAM: assenza di criteri ed illegittimità dell’esclusione

Una candidata esclusa per assenza del requisito delle ore minime richieste, con l’assistenza ed il patrocinio dello Studio Legale BC&Partners, adiva il Giudice del lavoro di Roma avverso il provvedimento di esclusione.

Con la sentenza n. 6478 del 3 luglio 2019, il Tribunale ha accolto il ricorso dichiarando illegittima l’esclusione della candidata dalle graduatorie AFAM, rilevando la evidente disparità di trattamento tra i candidati, risultante dall’assenza della preventiva determinazione dei criteri di quantificazione delle ore, disponendo pertanto l’inserimento della ricorrente nella graduatoria AFAM dalla quale era stata illegittimamente esclusa.