Tempo di vestizione: diritto alla retribuzione per infermieri e operatori sociosanitari

Pubblico impiego

10 Novembre 2022 StudioLegale

Coloro che risultano inquadrati nei profili professionali di “infermiere” e di “operatore socio sanitario”, spesso, per ragioni sanitarie, sono obbligati ad indossare gli abiti di servizio (quali divise, calzari, guanti etc.) per prestare servizio presso il luogo di lavoro.

La legge, salvo che non sia previsto diversamente dal contratto, lascia discrezionalità al datore di lavoro in riferimento all’opportunità di adottare o meno una divisa. Secondo gli artt. 74 e ss. del D.Lgs. 81/80 il datore di lavoro è obbligato a fornire ai lavoratori l’equipaggiamento necessario ad espletare le proprie funzioni.

Retribuzione del tempo di vestizione

La giurisprudenza di legittimità, in ordine all’attività di vestizione e di svestizione, cd. “tempo tuta”, ha chiarito che occorre distinguere tra il caso in cui il dipendente abbia avuto in dotazione gli indumenti e disponga della possibilità di portarli al proprio domicilio, recandosi al lavoro con gli indumenti già indossati, e quello, invece, in cui il datore fornisce al dipendente determinati indumenti, con il vincolo però di tenerli e di indossarli sul posto di lavoro.

In generale, dunque, qualsiasi lavoratore costretto a vestirsi e svestirsi in azienda ha diritto a che il tempo di vestizione sia retribuito.

Dello stesso avviso è stato anche il Tribunale del Lavoro di Termini Imerese, che ha riconosciuto, con sentenza n. 786 del 09.11.2022, in favore di alcuni dipendenti di una Fondazione operante nell’ambito del Servizio Sanitario Regionale, in servizio con mansioni di infermiere e operatore sociosanitario, il diritto alla retribuzione del cd. tempo di vestizione, ossia il tempo impiegato per indossare e dismettere la divisa utilizzata per lo svolgimento della prestazione lavorativa. I lavoratori, assistiti e difesi dallo Studio Legale BC&Partners, sono riusciti a dimostrare in giudizio che l’attività di vestizione costituiva tempo di lavoro effettivo e, per questo, il Tribunale ha dichiarato il diritto alla retribuzione, calcolato nella misura di quindici minuti al giorno, sin dal 2014.