Revocazione ed errore di fatto: inammissibile il ricorso che investe questioni di diritto.

Diritto Amministrativo

01 Febbraio 2022 StudioLegale

Con la sentenza n. 151/2022 del 31.01.2022 il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana ha messo fine ad una annosa querelle tra due imprese operanti nel settore degli idrocarburi.

La società difesa dallo Studio, ribaltato in appello l’esito sfavorevole del giudizio di primo grado, si è vista notificare un ricorso per revocazione dinanzi al CGARS da parte della società avversaria, la quale lamentava una svista del Giudice di appello nell’esame della relazione di verificazione tecnica sulla base della quale era stata risolta la controversia.

Il CGARS, ripercorsa brevemente la giurisprudenza sull’istituto della revocazione – in particolare, nell’ipotesi dell’errore di fatto di cui all’art. 395, quarto comma, c.p.c. – ne ha confermato la natura di “rimedio eccezionale”, che si configura come un “abbaglio dei sensi” su un punto decisivo ma non espressamente controverso della causa.

Da questa premessa, il Giudice di appello, in accoglimento delle difese dello Studio, ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso per revocazione, evidenziando che la censura di controparte si concentrava su un errore di valutazione o interpretazione delle “risultanze processuali”, che, come tale, configura un errore di giudizio e, quindi, di diritto e non di mero fatto.