Negli ultimi anni sempre più docenti si trovano nella situazione di non poter usufruire pienamente delle ferie e delle festività soppresse previste dal contratto. Un problema che riguarda non solo i docenti a tempo determinato, ma anche quelli successivamente immessi in ruolo per il periodo di servizio svolto come precari.
Il problema, che era stato già affrontato in precedenza, può tradursi in un mancato riconoscimento economico significativo.
Chi può richiedere l’indennità sostitutiva:
Il ricorso può essere proposto:
- Docenti non di ruolo con supplenze fino al 30 giugno o fino al termine delle lezioni;
- Docenti già di ruolo per il servizio di precariato pregresso.
Sono interessati gli anni scolastici dal 2015/2016 al 2024/2025, nei limiti della prescrizione.
Cosa prevede la normativa:
- Ogni docente ha diritto a 30 giorni di ferie nei primi tre anni di servizio e 32 giorni dal quarto anno in poi.
- A questi giorni si aggiungono ulteriori 4 giorni di festività soppresse (legge n. 937/1977), per un totale di 34-36 giorni annui.
I giorni di ferie vanno proporzionati alla durata del servizio e l’indennità è commisurata all’orario svolto.
Quando scatta il diritto alla monetizzazione:
Il diritto all’indennità sostitutiva delle ferie non godute (monetizzazione) sorge quando:
- Il docente non ha fruito di tutte le ferie e festività soppresse;
- L’amministrazione non ha invitato formalmente a utilizzarle, con avviso della perdita dell’indennità in caso di mancata fruizione.
Il termine di prescrizione è 10 anni dalla fine dell’anno scolastico in cui le ferie non sono state godute.
Come procedere con il ricorso:
I documenti necessari per l’instaurazione del giudizio dovranno essere inviati unitamente al modulo di pre-adesione, debitamente sottoscritto, ed inviati a: info@studiobclaw.it (oggetto: RICORSO FERIE SCUOLA).
In particolare dovranno essere allegati:
- fotocopia di un documento di identità e del codice fiscale;
- contratti relativi agli anni scolastici dei quali si chiede la monetizzazione delle ferie e delle festività soppresse non godute;
- stato matricolare;
- cedolini dello stipendio relativi all’ultimo mese di ciascun contratto di supplenza;
- per i docenti immessi in ruolo, copia del contratto a tempo indeterminato;
- eventuali comunicazioni/circolari del D.S. a godere delle ferie
- eventuali moduli di richieste ferie
- eventuale diffida al Ministero inviata tramite racc.ta a/r o pec con relative ricevute di accettazione e consegna.
Presa visione della documentazione, sarete ricontattati e riceverete tutte le ulteriori informazioni.