Ricostruzione carriera docenti

Ricostruzione carriera docenti: modalità termini e vertenze

La ricostruzione carriera docenti consente a coloro immessi in ruolo, a seguito del superamento del periodo di prova, di far valere tutti i precedenti servizi validi prestati, a tempo determinato e in altro ruolo, ai fini dell’inquadramento negli scaglioni retributivi (cosiddetti “gradoni”).

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Ricostruzione carriera docenti: quali sono i suoi effetti

L’effetto principale è quello di riconoscere al docente l’anzianità di servizio maturata per effetto dei contratti sottoscritti prima dell’immissione in ruolo.
Pertanto, sotto un profilo giuridico:

  • si ottiene un punteggio di anzianità utile ai fini delle graduatorie interne utilizzate nel caso di perdenti posti o per la titolarità nei diversi plessi scolastici;
  • si ottiene un punteggio di anzianità utile ai fini delle procedure di mobilità o per i passaggi di ruolo.

Sotto un profilo economico, la ricostruzione carriera docenti, può comportare un aumento dello stipendio base poiché il docente viene inserito all’interno di uno dei gradoni previsti dalla contrattazione collettiva.
Attualmente i gradoni sono così individuati, sulla base dell’anzianità acquisita:

  • 0 – 8
  • 9 – 14
  • 15 – 20
  • 21 – 27
  • 28 – 34
  • da 35

A ciascun gradone è collegato uno stipendio tabellare differente, sempre maggiore in proporzione all’anzianità maturata dal docente.


Quando va presentata la domanda di ricostruzione carriera docenti

La ricostruzione carriera docenti non è una procedura automatica, necessita di una apposita domanda che il docente deve inoltrare al Dirigente Scolastico entro il 31 dicembre di ogni anno.

Infatti, l’articolo 1, comma 209, della legge 13.7.2015, n. 107, stabilisce che le domande per il riconoscimento dei servizi agli effetti della carriera del personale scolastico vanno presentate nel periodo compreso tra il 1º settembre e il 31 dicembre di ciascun anno.

La domanda di ricostruzione di carriera docenti può essere presentata dal docente solo dopo il superamento dell’anno o il periodo di prova ed il periodo di formazione.

Per poter ritenere superato positivamente l’anno di prova, i docenti devono prestare almeno 180 giorni di servizio nell’anno scolastico ed almeno 120 giorni di attività didattica, oltre che partecipare e superare le attività formative previste dagli Uffici scolastici regionali.

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Il superamento del periodo di prova avviene mediante verifica per opera di un comitato di valutazione.

La domanda va compilata attraverso l’apposita procedura presente nella piattaforma del Ministero, destinata alla gestione di pratiche burocratiche e in diretta comunicazione con la piattaforma Sidi. Nel caso in cui il sistema non consenta di inserire alcuni periodi di servizio è possibile procedere all’integrazione cartacea della domanda.

I Dirigenti scolastici competenti sono tenuti ad adottare il decreto entro un termine attualmente compreso tra i 30 e i 90 giorni dalla data di presentazione della domanda di ricostruzione di carriera da parte del dipendente.

Una volta adottato e comunicato, il decreto viene trasmesso alla Ragioneria Territoriale dello Stato territorialmente competente per la verifica della regolarità amministrativa e contabile e per la successiva liquidazione degli eventuali arretrati stipendiali. Per quanto attiene la liquidazione degli arretrati, è principio pacifico quello per cui, in assenza di atti interruttivi del termine di prescrizione quinquennale di cui all’articolo 2948 c.c., possono essere liquidati al dipendente esclusivamente gli arretrati relativi al quinquennio antecedente l’emanazione del decreto.

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Ricostruzione carriera docenti: cosa riconosce il ministero

La ricostruzione carriera docenti consente il riconoscimento giuridico ed economico dei servizi annuali svolti prima dell’immissione in ruolo.

La disposizione di riferimento è contenuta nel D.lgs. n. 297/94 (Testo Unico in materia di Istruzione) ed è costituita dall’art. 485 in base al quale:

“1. Al personale docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica, il servizio prestato presso le predette scuole statali e pareggiate, comprese quelle all’estero, in qualità di docente non di ruolo, è riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanente terzo. I diritti economici derivanti da detto riconoscimento sono conservati e valutati in tutte le classi di stipendio successive a quella attribuita al momento del riconoscimento medesimo. …”.

In via generale, infatti, i periodi di servizi pre-ruolo prestati presso le scuole statali e pareggiate (oggi, tuttavia, non più formalmente esistenti) sono valutati per intero per i primi quattro anni, mentre per il restante periodo solamente per i 2/3.

Conseguentemente il docente vede “sacrificato” 1/3 del periodo di servizio prestato prima dell’immissione in ruolo, qualora eccedente i primi quattro anni.

Sono tuttavia numerose le sentenze, anche della Suprema Corte di Cassazione, che hanno ritenuto la disposizione citata incompatibile con il diritto dell’Unione Europea. Esso impone, sulla base del principio di non discriminazione tra lavoratori, che i criteri di calcolo del periodo di anzianità di servizio dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato.

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Nonostante le numerose pronunce in tal senso, la disposizione non è mai stata modificata dal legislatore e, pertanto, i competenti uffici scolastici sono comunque tenuti ad applicarla in sede di ricostruzione carriera docenti.

Pertanto, il docente che lamenti la decurtazione dell’anzianità per effetto della disposizione in commento dovrà necessariamente ricorrere al giudice del lavoro per il riconoscimento “per l’intero” degli anni di servizio pre-ruolo superiori ai primi quattro anni.

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