Stabilizzazione precari: assunta se il sistema informatico utilizzato non è conforme.

Pubblico impiego

16 Maggio 2024 StudioLegale

Con la sentenza n. 1692/2024, il Tribunale di Palermo ha riconosciuto il diritto di una lavoratrice alla stabilizzazione del suo rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione.

La decisone è arrivata dopo un complesso giudizio nel quale è stato accertato che il sistema informatico utilizzato per la presentazione delle domande di partecipazione alla procedura di stabilizzazione non era conforme alla normativa di settore.

Stabilizzazione e anomali nel sistema informatico: i fatti di causa.

La ricorrente, dipendente a tempo determinato di una pubblica amministrazione, aveva partecipato ad una procedura per la stabilizzazione del personale precario, ai sensi dell’art. 20, comma 1, del D. Lgs. n. 75/2017 (cd decreto Madia).

L’avviso richiedeva la compilazione e l’invio della domanda di partecipazione alla stabilizzazione esclusivamente via telematica tramite una piattaforma disponibile sul sito dell’Amministrazione.

La ricorrente, in possesso dei requisiti, inviava la domanda di partecipazione alla procedura di stabilizzazione. Tuttavia, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle candidature, accedendo alla piattaforma, la ricorrente notava un’anomalia: non risultava più la domanda di partecipazione alla stabilizzazione.

In seguito a richieste di chiarimenti, i competenti uffici dell’Amministrazione comunicavano all’interessata che le domande di stabilizzazione sarebbero state cancellate da un profilo riconducibile alla stessa lavoratrice, senza che fossero state registrate anomalie nel sistema informatico utilizzato.

A questo punto la ricorrente, non avendo eliminato le domande, si è rivolta alla Studio BC&Partners per far accertare il suo diritto a partecipare alla procedura di stabilizzazione.

Stabilizzazione e sistema informatico: la normativa di settore.

Il Tribunale ha preliminarmente richiamato la normativa per la validità delle istanze e dichiarazioni telematiche nel settore pubblico.

L’art. 38 del D.P.R. n. 445/2000, al secondo comma, stabilisce che le domande per la partecipazione a selezioni e concorsi nelle pubbliche amministrazioni sono valide se effettuate in conformità con l’art. 65 del D.Lgs. n. 82/2005 (cd. Codice dell’Amministrazione Digitale).

A sua volta, l’art. 65 del D.Lgs. n. 82/2005 prevede che le istanze e dichiarazioni presentate telematicamente sono valide se:

  • sottoscritte con firma digitale, firma qualificata, o firma elettronica avanzata
  • l’istante è identificato tramite SPID, carta di identità elettronica, o carta nazionale dei servizi
  • sottoscritte e accompagnate da una copia del documento d’identità
  • trasmesse dal domicilio digitale dell’istante, con credenziali rilasciate previa identificazione

In questi casi, le istanze e dichiarazioni equivalgono a quelle sottoscritte con firma autografa apposta in presenza di un dipendente pubblico.

Inoltre, l’art. 20 del D.Lgs. n. 82/2005 prevede che un documento informatico soddisfa il requisito della forma scritta e ha efficacia legale se:

  • è firmato digitalmente o con altro tipo di firma qualificata o avanzata
  • è formato previa identificazione informatica dell’autore

Si tratta di disposizioni che sottolineano l’importanza di sicurezza, integrità e immodificabilità dei documenti elettronici: elementi fondamentali per garantire la validità delle procedure telematiche di selezione e stabilizzazione nel settore pubblico.

Stabilizzazione e sistema informatico: la cancellazione della domanda.

Secondo il Tribunale di Palermo, la procedura adottata dall’Amministrazione in caso di cancellazione o revoca delle domande di partecipazione alla stabilizzazione non è risultata conforme alle previsioni di legge.

Infatti, per l’inoltro delle domande di stabilizzazione, il sistema prevedeva l’uso di firme digitali, firme qualificate o avanzate, oppure l’invio di una domanda firmata manualmente accompagnata da un documento di riconoscimento.

Non era invece previsto nel caso di cancellazione o revoca della domanda di stabilizzazione un documento informatico conforme agli standard previsti dalla legge. Per la cancellazione o revoca della domanda non era infatti prevista l’identificazione, in modo chiaro ed inequivocabile, dell’autore dell’istanza.

Ed invece, anche la cancellazione o revoca deve ritenersi un documento informatico che, come tale, deve garantire sicurezza, integrità e immodificabilità, ed identificare inequivocabilmente il suo autore.

Queste considerazioni sono fondamentali per garantire la trasparenza e l’affidabilità delle procedure di selezione e stabilizzazione del personale nelle pubbliche amministrazioni.

Secondo il Tribunale, quindi, la cancellazione della domanda della ricorrente non poteva dirsi valida perché non rispetta la normativa sulla sicurezza e l’identificazione dei documenti elettronici.

Stabilizzazione e sistema informatico: la consulenza tecnica.

Inoltre, il Tribunale ha ordinato un accertamento tecnico sul sistema informatico usato per la presentazione delle domande di stabilizzazione. L’obiettivo era controllare che tutte le azioni fatte dalla ricorrente quel giorno fossero registrate nel sistema e che ogni azione fosse attribuibile solo a lei.

Gli accertamenti compiuti dal Consulente Tecnico d’Ufficio (CTU) hanno escluso la presenza di anomalie tecniche che avrebbero potuto compromettere il funzionamento del sistema.

Tuttavia, quanto alla riferibilità alla ricorrente delle operazioni, l’analisi del sistema informatico ha rivelato che sia l’inserimento che la cancellazione delle domande sono avvenuti da un profilo riferibile alla ricorrente, ma ciò non esclude la possibilità che qualcun altro, avendo accesso alle credenziali, abbia eseguito le operazioni al posto della lavoratrice.

È stata criticata dal Tribunale la scelta, da parte dell’Amministrazione, di utilizzare un sistema informatico che non abbia garantito la provenienza delle istanze da parte del loro effettivo autore. La Pubblica Amministrazione avrebbe invece dovuto utilizzare una firma elettronica qualificata, specialmente in procedure concorsuali, dove è fondamentale garantire l’autenticità dei documenti.

Inoltre, non vi è neppure una presunzione automatica che il contenuto del documento potesse essere attribuito alla ricorrente. Quest’ultima aveva immediatamente contestato la cancellazione della domanda di stabilizzazione, sostenendo che potesse essere stata causata da un’anomalia del sistema o dall’accesso abusivo da parte di terzi.

Stabilizzazione e sistema informatico: considerazioni conclusive.

È importante considerare che l’uso degli strumenti informatici e dei mezzi telematici dovrebbe essere al servizio dell’attività amministrativa. Pertanto, sarebbe illegittimo escludere un candidato da una procedura selettiva o concorsuale basandosi su criticità legate al sistema informatico utilizzato piuttosto che su elementi sostanziali.

La valutazione complessiva di tutte le circostanze del caso ha quinti convinto il Tribunale del fatto che non si poteva attribuire un valore probatorio decisivo alle contestate cancellazioni. Infatti l’evidente incertezza sull’identità effettiva dell’autore di tali azioni, non avrebbe dovuto compromettere il diritto della ricorrente a partecipare alle procedure di stabilizzazione, come indicato dalle domande regolarmente presentate.

Inoltre, è importante sottolineare che la decisione di far ricadere sulla ricorrente le conseguenze di questa incertezza non sarebbe in linea con i principi di ragionevolezza, proporzionalità e “favor partecipationis”, che dovrebbero guidare l’azione amministrativa nelle questioni concorsuali.