Mobilità docenti 2024: i titoli di precedenza.

Pubblico impiego

04 Aprile 2024 StudioLegale

L’Ordinanza Ministeriale n. 30 del 23 febbraio 2024 ha avviato le procedure di mobilità per docenti e ATA per l’anno scolastico 2024/2025.

Salvo che per gli insegnanti di religione cattolica, sono scaduti i termini di presentazione della relative domande. Gli esiti saranno pubblicati alle seguenti date:

  1. Personale Docente: 17 maggio 2024.
  2. Personale Educativo: 22 maggio 2024.
  3. Personale ATA: 27 maggio 2024.
  4. Insegnanti di Religione Cattolica: presentazione domande dal 21 marzo al 17 aprile 2024. Pubblicazione degli esiti: 30 maggio 2024.

Nell’attesa, si riepilogano i titoli di precedenza per la mobilità riconosciuti dal CCNL ai docenti.

I) Disabilità e Gravi Motivi di Salute

Questa precedenza si applica sia nelle operazioni di mobilità territoriale che professionale. Viene riconosciuta una precedenza assoluta ai docenti che si trovano in una delle seguenti condizioni:

  • non vedente (art. 3 della Legge 28 marzo 1991 n. 120).
  • personale emodializzato (art. 61 della Legge 270/82).

II) Rientro del personale trasferito d’ufficio

Il personale docente trasferito d’ufficio o a domanda condizionata negli ultimi otto anni e desideroso di tornare nella scuola o istituto precedentemente assegnato ha diritto al rientro con priorità. Questo diritto si applica anche a coloro che non hanno richiesto trasferimento o hanno scelto una diversa tipologia di posto (come comune, cattedra o sostegno).

La priorità di rientro è vincolata alla presentazione di una domanda condizionata e si applica durante la fase iniziale dei trasferimenti. Anche se attualmente titolare in un comune diverso da quello della scuola di destinazione, il richiedente mantiene la priorità di rientro nella provincia e nella tipologia di titolarità al momento del trasferimento.

Tuttavia, tale priorità non si applica in caso di cambio di provincia per mobilità professionale o territoriale interprovinciale. È importante notare che la cattedra o il posto di lavoro devono essere disponibili per i movimenti relativi ad uno degli anni scolastici dell’ottennio successivo al trasferimento d’ufficio o a domanda condizionata.

Per mantenere il diritto alla precedenza, è fondamentale che l’interessato indichi correttamente la scuola da cui è stato trasferito nell’ultimo ottennio nel modulo-domanda e allegare la dichiarazione richiesta. L’omissione di questi passaggi comporta la perdita del diritto alla priorità.

III) Personale con disabilità e con necessità di cure continuative

Sono previste priorità specifiche per coloro che si trovano in determinate condizioni:

  1. Disabili con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni gravi iscritte alle categorie della tabella “A” della legge n. 648 del 1950.
  2. Personale che necessita di cure a carattere continuativo per gravi patologie, anche se non necessariamente disabile. Questo diritto alla priorità si estende a tutte le preferenze espresse nella domanda, con la condizione che la prima preferenza sia relativa al comune in cui è presente un centro di cura specializzato. Questa priorità si applica esclusivamente tra distretti diversi dello stesso comune nella prima fase dei trasferimenti.
  3. Personale appartenente alle categorie previste dalla legge n. 104/92, comma 6, dell’art. 33.

Il personale disabile e quello appartenente alle categorie di cui sopra, se partecipa ai movimenti nella prima fase, può usufruire della priorità anche nelle fasi successive, limitatamente alla provincia in cui è ubicato il comune di residenza, a patto che il primo comune di preferenza sia quello di residenza o un distretto subcomunale, o istituzioni scolastiche comprese in esso. Il personale con bisogni di cure continuative può usufruire della priorità nella provincia in cui è ubicato il comune di cura, sempre esprimendo come prima preferenza istituzioni scolastiche o distretti compresi nel comune di cura.

In caso di assenza di scuole nel comune, è possibile indicare istituzioni scolastiche di comuni vicini o con sede di organico in altro comune che abbia una sede/plesso nel comune di residenza/cura

IV) Assistenza al parente (o al soggetto su cui si esercita la tutela legale) con disabilità

Sono riconosciute priorità specifiche per chi si trova in situazioni di assistenza familiare o legale:

  1. Priorità ai genitori adottivi o a chi esercita la tutela legale di un disabile in situazione di gravità, in base alla legge n. 104/92, art. 33 commi 5 e 7.
  2. In mancanza dei genitori, priorità a un fratello o una sorella in grado di prestare assistenza al disabile, o a chi esercita la tutela legale, sempre in situazione di gravità.
  3. Successivamente, priorità per l’assistenza al coniuge e, solo nella seconda fase dei trasferimenti e tra distretti diversi dello stesso comune, al figlio referente unico che assiste un genitore disabile in situazione di gravità.

Per il figlio referente unico, è necessario soddisfare diverse condizioni:

  1. Documentare l’impossibilità del coniuge e degli altri figli di fornire assistenza al genitore disabile.
  2. Essere l’unico figlio convivente con il genitore disabile, documentato con una dichiarazione personale.
  3. Essere l’unico figlio che richiede permessi retribuiti o congedi straordinari per l’assistenza al genitore disabile.

La precedenza nella mobilità provinciale è garantita solo se il personale soddisfa tutte le condizioni sopra elencate. Altrimenti, la precedenza può essere fruita solo nelle operazioni di assegnazione provvisoria.

La precedenza è valida solo per trasferimenti all’interno della provincia o diocesi, a condizione che il comune di destinazione coincida con quello in cui risiede il soggetto disabile o con un comune vicino. In mancanza di posti richiedibili nel comune di residenza del soggetto disabile, è possibile indicare il comune più vicino con posti disponibili o una scuola con sede in un altro comune che abbia una sede/plesso nel comune di residenza del soggetto disabile

V) Rientro nel comune di precedente titolarità

Il personale scolastico che è stato trasferito d’ufficio negli ultimi otto anni e desidera tornare nella scuola o istituto dove era precedentemente titolare, ha diritto alla priorità nei trasferimenti. Questo diritto si estende anche al personale soprannumerario nei centri di istruzione per gli adulti, con l’obiettivo di favorire il rientro nel comune di origine.

Per godere di questa priorità, è necessario indicare nel modulo domanda il comune o la scuola da cui si è stati trasferiti d’ufficio. Se non ci sono posti disponibili in quel comune, si può richiedere il rientro nel comune più vicino secondo le apposite tabelle di viciniorietà.

È importante notare che se il personale è risultato perdente posto nel comune di attuale titolarità e presenta domanda condizionata per rimanere nella scuola di titolarità, non può usufruire nello stesso anno della priorità per il rientro nel comune di precedente titolarità, ma mantiene il punteggio di continuità complessivamente accumulato

VI) Personale coniuge di militare o equiparato

Secondo quanto stabilito dalla legge n. 266 del 28 luglio 1999 e dalla legge n. 86 del 29 marzo 2001, il personale scolastico coniuge convivente di un militare o di categoria equiparata, nonché i coniugi di coloro che ricevono l’indennità di pubblica sicurezza, hanno diritto alla priorità nei trasferimenti di II e III fase.

Per ottenere questa priorità, è fondamentale che la prima preferenza espressa nel modulo domanda riguardi il comune in cui è stato trasferito d’ufficio il coniuge o dove ha scelto domicilio al momento del collocamento in congedo. Nel caso in cui non ci siano istituzioni scolastiche richiedibili, la priorità si estende al comune più vicino o a una scuola con sede di organico in un altro comune, a condizione che abbia una sede/plesso nel comune di trasferimento del coniuge.

È obbligatoria l’indicazione della preferenza sintetica per l’intero comune di ricongiungimento o per il distretto scolastico, se il comune è suddiviso in più distretti. Tuttavia, la mancata indicazione del comune o distretto di ricongiungimento non comporta l’annullamento dell’intera domanda, ma le preferenze espresse saranno considerate solo come domanda volontaria senza diritto di precedenza.

VII) Personale con incarichi pubblici negli enti locali

Il personale impegnato in incarichi pubblici presso le amministrazioni degli enti locali, compresi i consiglieri di pari opportunità, in base alla legge n. 265 del 3 agosto 1999 e al decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, ha diritto alla priorità nei trasferimenti di II e III fase.

Per ottenere questa priorità, è essenziale che la prima preferenza indicata nel modulo domanda riguardi il comune in cui l’individuo svolge il suo mandato. Nel caso in cui non siano disponibili istituzioni scolastiche richiedibili, la priorità si estende al comune più vicino.

È obbligatoria l’indicazione della preferenza sintetica per l’intero comune in cui si esercita il mandato o per il distretto scolastico, se il comune è suddiviso in più distretti. Tuttavia, l’omissione del comune o distretto in questione non determina l’annullamento dell’intera domanda, ma le preferenze espresse saranno considerate solo come domanda volontaria senza diritto di precedenza.

Al termine dell’esercizio del mandato, se il trasferimento è avvenuto con questa priorità, il personale rientra nella scuola o provincia in cui era titolare o assegnato prima del mandato e, in caso di mancanza di posti, viene considerato soprannumerario e vincolato alla mobilità d’ufficio

VIII) Personale che riprende servizio dopo l’aspettativa sindacale

Il personale che riprende servizio al termine dell’aspettativa sindacale gode del diritto alla priorità nei trasferimenti interprovinciali nella provincia in cui ha esercitato l’attività sindacale e in cui è residente da almeno tre anni.