Sentenza CGA 903/2024: esclusa l’opposizione di terzo nel contenzioso Coinres

Pubblico impiego

13 Giugno 2025 StudioLegale

Il CGA Sicilia esclude la legittimazione del Commissario ATO PA4: no all’opposizione di terzo. Commento alla sentenza 903/2024 sul Coinres.

Contesto: Coinres, gestione rifiuti e SRR in Sicilia

Il complesso caso – patrocinato in prime cure dall’Avv. Luciano Romeo ed in sede di appello dall’Avv. Massimo Barrile – ruota intorno alla complessa liquidazione del Coinres (ATO Palermo 4) e alla distinzione giuridica tra questa entità e la gestione separata avviata dalla Regione Siciliana per garantire la continuità del servizio di raccolta rifiuti.

La vicenda trae origine da una procedura di ottemperanza avviata per l’esecuzione di una sentenza del Giudice del lavoro del 2010, nei confronti del Consorzio Coinres (ATO PA4) in liquidazione. Di fronte all’inerzia del consorzio nel pagamento, il TAR aveva autorizzato il commissario ad acta ad attingere, in assenza di una chiara separazione contabile, anche alle somme della cosiddetta “gestione separata” per eseguire il titolo esecutivo.

Il Commissario Straordinario dell’ATO Palermo 4 – Gestione Separata si era opposto con un atto di opposizione di terzo ex art. 108 c.p.a., contestando tale possibilità perché le risorse “appartenevano” alla gestione separata.

Il TAR aveva accolto l’opposizione.

La decisione del CGA

Con la sentenza n. 903/2024, il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana si è espresso sull’appello proposto dal lavoratore, dichiarando inammissibile l’opposizione di terzo e quindi riformando la precedente sentenza del TAR Palermo.

Il CGA ha infatti stabilito che:

– non vi è prova di separazione patrimoniale tra Coinres in liquidazione e gestione separata;

– la gestione separata era solo transitoria e non comportava autonoma soggettività giuridica;

– il Commissario Straordinario non è un “terzo” legittimato a proporre opposizione ex art. 108 c.p.a.

Rilevanza giuridica della sentenza

La sentenza CGA 903/2024 offre importanti chiarimenti in tema di legittimazione ad agire nel giudizio amministrativo, definendo in particolare il concetto di “terzo” in senso processuale.

Il CGA conferma che la legittimazione ad agire in giudizio non può fondarsi su qualificazioni formali ma richiede una valutazione sostanziale della posizione giuridica, delimita il perimetro soggettivo dell’opposizione di terzo nel processo amministrativo e rappresenta un importante precedente in materia di esecuzione delle sentenze contro enti in liquidazione.