Per rivestire il ruolo di professore universitario, sia esso di I o di II fascia, è previsto dall’articolo 16 della Legge 240/2010, il necessario requisito del possesso dell’Abilitazione Scientifica Nazionale (ASN).
Abilitazioni Scientifiche Nazionali (ASN): cosa sono e come si ottengono
Le Abilitazioni Scientifiche Nazionali sono procedure di valutazione non comparativa gestite direttamente dal Ministero attraverso le Commissioni nazionali di ognuno dei Settori concorsuali.
Le Abilitazioni Scientifiche Nazionali costituiscono il titolo richiesto per partecipare:
- ai concorsi indetti dagli atenei con procedura aperta (ex art. 18, L. 240/2010);
- ai concorsi riservati (fino all’anno 2019) a coloro che già sono in servizio presso l’ateneo (ex. art. 24, comma 6, L. 240/10);
- alle procedure di assunzione per coloro che, essendo inquadrati come ricercatori di tipo b) (tenure – track), possono al termine del triennio essere assunti come professori di II fascia (ex. art. 24, comma 5, L. 240/2010).
Abilitazioni Scientifiche Nazionali (ASN): modalità e criteri di valutazione
La valutazione per il conferimento delle Abilitazioni Scientifiche Nazionali è svolta da commissioni nazionali che attestano la qualificazione scientifica dei candidati. Per ogni settore concorsuale è nominata un’unica commissione nazionale, di durata biennale.
La valutazione è strettamente individuale e personale, volta esclusivamente a riconoscere il tasso di preparazione del candidato.
Ogni membro della commissione è chiamato ad esporre la propria personale valutazione.
Abilitazioni Scientifiche Nazionali (ASN): vizi nella valutazione
Essendo chiamati ad esprimere, personalmente e collegialmente, un giudizio specifico su ciascun candidato, non è possibile per i Commissari rendere giudizi “copia-incolla”.
È quanto stabilito dal TAR Lazio-Roma con la sentenza n. 7536/2019, resa in un giudizio patrocinato dallo Studio Legale BC&Partners, in cui il giudice amministrativo ha ritenuto che l’identità testuale dei giudizi formulati dai singoli membri di una Commissione di valutazione dei candidati aspiranti al conseguimento dell’abilitazione, è inconciliabile con la natura personale delle singole valutazioni.
L’identità delle formule di giudizio, infatti, non è idonea a rispecchiare la “personale” valutazione dei Commissari, scaturente dalle necessarie fasi di confronto e discussione collegiale che devono presiedere la valutazione di ciascun candidato.
Per tale ragione, il TAR ha dichiarato illegittimo il diniego dell’abilitazione scientifica nazionale dell’aspirante professore assistito dallo Studio Legale BC&Partners, ordinando all’Amministrazione di rivalutare l’interessato.