Mobilità impiego pubblico: cos’è e come funziona il trasferimento tra amministrazioni?
Nel pubblico impiego, la mobilità è l’insieme degli istituti che consentono di trasferire il personale per migliorare la distribuzione delle risorse umane e soddisfare i fabbisogni delle Amministrazioni, in coerenza con i principi di buon andamento e imparzialità (art. 97 Cost.) e con l’obiettivo di “migliore utilizzazione” delle risorse (d.lgs. 165/2001).
Il trasferimento tra amministrazioni avviene soprattutto tramite mobilità volontaria (art. 30 d.lgs. 165/2001, “passaggio diretto”): l’Amministrazione che ha un posto vacante pubblica un avviso (di regola almeno 30 giorni), definendo criteri di selezione. I dipendenti interessati presentano una domanda e, all’esito delle valutazioni, si forma una graduatoria di tutti gli aspiranti.
Il passaggio si perfeziona, se richiesto previo assenso dell’Amministrazione di provenienza, con inquadramento nel ruolo dell’Amministrazione di destinazione.
Sul trattamento economico, la regola è l’applicazione del trattamento del nuovo comparto/ente (art. 30, co. 2-quinquies), ma la giurisprudenza ha anche affermato il divieto di peggioramento retributivo, imponendo se necessario un assegno ad personam (Cass. lav. n. 5736/2024).
Principali tipologie e differenze di mobilità nel pubblico impiego
Con l’accezione “mobilità” può riferirsi a vari istituti, non sempre in senso pertinente con il trasferimento definitivo del personale.
Tra i principali è possibile menzionare:
- mobilità volontaria (o esterna): è il passaggio diretto di un dipendente da un’amministrazione a un’altra (di norma ex art. 30 d.lgs. 165/2001), su domanda/interesse del dipendente e con procedura comparativa tramite avviso. Dopo l’inquadramento nel ruolo dell’ente di destinazione si applica, in linea di principio, il trattamento giuridico/economico del comparto di destinazione; la giurisprudenza tende però a escludere peggioramenti retributivi, imponendo se necessario un assegno ad personam (es. Cass. lav. n. 5736/2024);
- mobilità per compensazione (o interscambio): scambio reciproco di due dipendenti (di regola stessa area/categoria e profilo) tra due enti, su domanda congiunta; richiede l’assenso di entrambe le amministrazioni e la compatibilità organizzativa. È spesso ricondotta all’art. 7 D.P.C.M. 5 agosto 1988, n. 325 (richiamato da regolamenti/atti degli enti) e viene trattata come variante “bilaterale” della mobilità;
- comando: assegnazione temporanea presso altra amministrazione senza trasferimento del rapporto (resta l’ente di appartenenza); il provvedimento è adottato d’intesa tra amministrazioni interessate e, per gli enti pubblici, previo assenso dell’interessato;
- mobilità obbligatoria (o in deroga): riguarda la ricollocazione del personale in eccedenza/disponibilità (artt. 33, 34, 34-bis d.lgs. 165/2001).

Dopo quanto tempo è possibile chiedere la mobilità nel pubblico impiego?
È possibile che il dipendente non possa chiede di partecipare ad una procedura di mobilità in ragione di vincoli di permanenza, previsti da leggi speciali o dal settore.
I principali limiti sono:
- vincolo quinquennale: per i vincitori di concorsi banditi da Regioni ed enti locali è previsto l’obbligo di permanere nella sede di prima destinazione per almeno 5 anni;
- vincolo triennale collegato al nulla osta: la disciplina sulla mobilità prevede che, in alcune ipotesi, l’Amministrazione possa opporsi/condizionare il trasferimento per il personale assunto da meno di 3 anni.
Per scuola e sanità possono valere regole specifiche di comparto.
Mobilità impiego pubblico e perdita delle progressioni economiche: il caso deciso dalla Cassazione
In una interessante ordinanza (sez. lav., n. 20696/2024), la Corte Suprema di Cassazione ha stabilito importanti principi riguardanti le procedure di mobilità impiego pubblico e l’inquadramento economico dei dipendenti trasferiti.
La controversia trae origine dalla procedura di mobilità che ha coinvolto una dipendente di un ente locale, inquadrata nella posizione economica B5, secondo il CCNL Autonomie locali. A seguito della procedura di mobilità, disciplinata dall’art. 30 del D.lgs. n. 165/2001, la dipendente è stata trasferita nei ruoli della giustizia amministrativa.
La Corte d’Appello aveva accolto il ricorso della lavoratrice, riconoscendole il diritto ad essere inquadrata come nell’Area II, fascia retributiva F3, anziché F2 come inizialmente stabilito dall’amministrazione. Questo riconoscimento si basava sul fatto che il rapporto di lavoro non era mai cessato e che la vicenda doveva essere interpretata come una cessione del contratto, ai sensi dell’art. 1406 del codice civile.
La Presidenza del Consiglio dei Ministri, insieme al Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa, ha presentato ricorso, sostenendo che il nuovo inquadramento aveva migliorato il trattamento economico complessivo della dipendente, e che quest’ultima aveva accettato espressamente la fascia retributiva F2 partecipando alla procedura di mobilità.
Neutralità finanziaria e conservazione dell’anzianità nella mobilità impiego pubblico ai sensi dell’art. 30 d.lgs. 165/2001
Le procedure di mobilità rappresentano, nel pubblico impiego, un meccanismo fondamentale per la gestione efficiente del personale. Si tratta di procedure che consentono il trasferimento di dipendenti da un’amministrazione all’altra, favorendo una migliore distribuzione delle risorse umane e la valorizzazione delle competenze.
La normativa di riferimento è principalmente contenuta nel Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che disciplina l’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.
L’articolo 30 stabilisce, in particolare, le modalità di attuazione delle procedure di mobilità. Le amministrazioni pubbliche sono tenute a ricoprire i posti vacanti in organico prioritariamente mediante passaggio diretto di dipendenti provenienti da altre amministrazioni. I dipendenti trasferiti devono essere inquadrati nell’area funzionale e nella posizione economica corrispondente a quella posseduta presso l’amministrazione di provenienza, garantendo loro la conservazione dell’anzianità di servizio.
Il trasferimento deve assicurare inoltre la “neutralità finanziaria”, e quindi al dipendente trasferito si applica il trattamento giuridico ed economico del comparto di destinazione.

Mobilità impiego pubblico e inquadramento economico secondo gli orientamenti della Cassazione
La giurisprudenza ha più volte affrontato questioni relative alle procedure di mobilità, fornendo chiarimenti su aspetti critici come l’inquadramento economico e la conservazione dei diritti acquisiti.
Ad esempio, nella sentenza n. 20696/2024, la Corte di Cassazione ha ribadito il diritto dei dipendenti trasferiti tramite mobilità volontaria a mantenere l’inquadramento economico corrispondente a quello posseduto nell’amministrazione di provenienza, inclusi gli avanzamenti di carriera ottenuti.
Un’altra sentenza significativa è la n. 30875/2017, che ha stabilito che i dipendenti che partecipano a procedure di mobilità volontaria e accettano le condizioni contrattuali proposte non possono successivamente contestare l’inquadramento ricevuto, purché siano stati informati correttamente e abbiano espresso il loro consenso.
Mobilità impiego pubblico e principio di cessione del contratto: la decisione della Cassazione
La Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la decisione della Corte d’Appello.
La Suprema Corte ha affermato che, ai sensi dell’art. 30, comma 2 bis del decreto legislativo n. 165/2001, il dipendente trasferito tramite mobilità ha diritto a essere inquadrato nell’area funzionale e nella posizione economica corrispondente a quella posseduta presso l’amministrazione di provenienza.
Questo implica la conservazione dell’anzianità, della qualifica e del trattamento economico, inclusi gli avanzamenti di carriera ottenuti (Cass., Sez. L, n. 16846/2016).
Ed invece, l’amministrazione aveva tenuto conto solamente della retribuzione relativa alla posizione economica iniziale (c.d. d’ingresso) della dipendente nell’Amministrazione di provenienza, escludendo, quindi, le maggiorazioni conseguite nel tempo mediante le progressioni economiche.
La sentenza ha ribadito che il passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse deve essere considerato come una cessione del contratto. Pertanto, l’Amministrazione, nell’individuare la retribuzione precedentemente percepita dalla dipendente non poteva ignorare le progressioni economiche e tenere conto del solo stipendio di partenza.
Questo principio, basato su una lettura integrata del decreto legislativo n. 165/2001 e del codice civile, stabilisce un importante precedente per future controversie in materia di mobilità volontaria.
Quali diritti economici devono essere conservati nella mobilità nel pubblico impiego?
Nella mobilità i “diritti economici” da salvaguardare dipendono dal tipo di mobilità e da cosa si intende per voci continuative.
La regola generale è che una volta transitati nei ruoli dell’ente di destinazione, si applica il trattamento economico (anche accessorio) previsto dal CCNL del comparto di destinazione, non quello dell’ente di provenienza.
Tuttavia, secondo alcuni orientamenti giurisprudenziali, il trasferimento non deve determinare un peggioramento retributivo complessivo; la comparazione va fatta “al momento del trasferimento” sul trattamento retributivo globale, includendo istituti/voci erogati con continuità (anche se non legati all’anzianità). Se il nuovo trattamento è inferiore, va riconosciuto un assegno ad personam (di regola assorbibile) per colmare la differenza.
Non vengono invece di norma “conservati”, perché non continuativi, i premi legati a performance, straordinario, trasferte/missioni, incentivi una tantum (salvo diverse regole di settore/CCNL o specifiche condizioni).

Mobilità impiego pubblico e tutela del dipendente in caso di errato inquadramento
Sul piano economico, dopo l’immissione nei ruoli di destinazione, si applica il trattamento del relativo comparto. Se risulta errato l’inquadramento (o l’applicazione del nuovo trattamento) e si determina un peggioramento retributivo complessivo, la giurisprudenza riconosce la tutela tramite assegno ad personam e pagamento delle differenze (Cass. lav. n. 5736/2024).
In tal caso, è possibile presentare un atto volto a chiedere la rettifica della posizione all’Amminstrazione, chiedendo l’allineamento ed il ricalcolo delle competenze.
Eventuali controversie sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, che può condannare l’amministrazione alla corretta ricostruzione del rapporto.
La gestione del contenzioso in materia di mobilità impiego pubblico con l’assistenza di Bc&Partners
Lo Studio BC&Partners offre consulenza e assistenza nella gestione delle controversie in tema di mobilità nel pubblico impiego. Oltre all’analisi preventiva e strategica del caso (tipo di mobilità, avviso, graduatoria, verbali, nulla osta, ecc…), lo Studio si occupa, sia in fase stragiudiziale che giudiziale, di questioni sulla correttezza delle operazioni di valutazione, accertamento di diritti economici e pagamento delle differenze retributive.