Le ferie non godute vanno computate nel TFS dei dipendenti pubblici

Pubblico impiego

11 Aprile 2024 StudioLegale

Una recente ordinanza della Corte di Cassazione, sez. lav., 4 aprile 2024, n. 9009, ribadisce un importante principio per tutti i dipendenti pubblici ancora soggetti al regime del trattamento di fine servizio (TFS).

 

Contesto Normativo

L’indennità di buonuscita, regolata dagli artt. 3 e 38 del d.P.R. n. 1032 del 1973 (Testo Unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato), è un trattamento di fine servizio (TFS) per dipendenti pubblici, che consiste in una somma di denaro spettante al lavoratore alla risoluzione del rapporto di lavoro statale, purché possa vantare almeno un anno di iscrizione.

Differenza tra TFS e TFR

È fondamentale distinguere tra TFS e trattamento di fine rapporto (TFR).

Infatti, mentre il TFS è specifico per dipendenti pubblici assunti prima del 31 dicembre 2000, al personale assunto dopo tale data si applica il regime normativo del TFR. Questo a seguito della cosiddetta “privatizzazione del rapporto del pubblico impiego”.

Il TFS ha carattere previdenziale e prevede contributi distinti tra datore di lavoro e lavoratori, mentre il TFR ha carattere di salario differito, perché consiste nell’accantonamento di una quota di salario rivalutato ed erogato alla cessazione del rapporto di lavoro.

Questo comporta che i due trattamenti si differenziano tra loro anche rispetto alle modalità di calcolo.

Calcolo dell’Indennità di Buonuscita

L’importo dell’indennità di buonuscita si calcola moltiplicando un 1/12 dell’80% della retribuzione annua lorda – compresa la tredicesima mensilità – percepita alla cessazione dal servizio, per il numero degli anni utili ai fini del calcolo.

Calcolo del TFR

Il TFR, che costituisce una sorta di salario posticipato da corrispondere al momento della cessazione del rapporto di lavoro, è calcolato sommando, per ciascun anno di lavoro, una quota pari all’importo della retribuzione, dovuta per l’anno stesso, divisa per il coefficiente 13,5.

L’indennità sostitutiva delle ferie non godute: di cosa si tratta?

L’indennità sostitutiva delle ferie è un beneficio economico che viene corrisposto al lavoratore quando, per vari motivi, non è in grado di usufruire delle ferie a cui ha diritto.

Le ferie sono un diritto fondamentale ed irrinunciabile dei lavoratori, garantito dalla Costituzione (art. 36) e dalla direttiva europea 2003/88/CE. Tuttavia, può capitare che per esigenze lavorative o altre circostanze, il lavoratore non possa fruire le ferie durante l’anno di riferimento. In questi casi, l’indennità sostitutiva delle ferie entra in gioco: essa rappresenta un compenso economico corrisposto al lavoratore in sostituzione delle ferie non godute.

È importante sottolineare che l’indennità sostitutiva delle ferie non è una somma aggiuntiva rispetto allo stipendio, ma piuttosto una compensazione per il diritto non esercitato alle ferie annuali. Inoltre, è soggetta a contribuzione previdenziale, a norma dell’art. 12 della legge n. 153 del 1969: il che significa che su di essa vengono applicate le stesse norme fiscali e contributive previste per lo stipendio.

In sintesi, l’indennità sostitutiva delle ferie è un meccanismo che permette al lavoratore di essere compensato economicamente nel caso in cui non possa usufruire delle ferie annuali, garantendo così il rispetto del suo diritto al riposo e al tempo libero.

L’indennità sostitutiva delle ferie non godute: rileva ai fini del TFS?

Il punto centrale della questione sottoposta all’attenzione della Corte di Cassazione riguarda la possibilità di includere, ai fini del calcolo dell’indennità di buonuscita, anche l’indennità sostitutiva delle ferie non godute.

Il ragionamento della Corte muove dal fatto che l’art. 3 del d.P.R. n. 1032 del 1973 stabilisce che l’indennità di buonuscita è calcolata come percentuale della base contributiva definita nell’art. 38. Quest’ultima consiste nell’80% dello stipendio annuo lordo, con l’aggiunta di specifici assegni e indennità indicate nell’articolo stesso, tra cui sono inclusi “gli assegni e le indennità previsti dalla legge come utili ai fini del trattamento previdenziale“.

Quindi, per determinare se l’indennità sostitutiva delle ferie non godute debba essere inclusa nel calcolo dell’indennità di buonuscita, è necessario verificare se essa rientra nelle previsioni di cui all’art. 38.

I precedenti giurisprudenziali

Nel tentare di offrire una risposta al quesito, la Corte ha richiamato alcuni suoi precedenti in materia.

In particolare, è stato affermato (Cassazione, Sezione Lavoro, n. 11262/2010; Cassazione, Sezione Lavoro, n. 6607/2004) che l’indennità sostitutiva per ferie non godute ha carattere retributivo, in quanto legata al lavoro svolto durante il periodo di riposo programmato.

Infatti, anche se può avere una componente risarcitoria, in quanto idonea a compensare il danno costituito dalla perdita di un bene (il riposo con recupero delle energie psicofisiche, la possibilità di meglio dedicarsi a relazioni familiari e sociali, l’opportunità di svolgere attività ricreative e simili), essa non esclude la sua qualificazione come retribuzione, essendo comunque un beneficio economico riconosciuto al lavoratore in base al suo rapporto di lavoro (e non essendo escluso dall’elenco delle erogazioni non soggette a contribuzione).

Conclusione e Decisione

In base alla natura retributiva e alla sottoposizione a contribuzione previdenziale dell’indennità sostitutiva per le ferie non godute, questa deve essere inclusa nel calcolo dell’indennità di buonuscita. Ciò significa che quando si determina l’ammontare dell’indennità di buonuscita per un dipendente pubblico, deve tenersi conto anche dell’indennità sostitutiva per le ferie non godute.

In questa prospettiva, la distinzione tra Trattamento di Fine Servizio (TFS) e Trattamento di Fine Rapporto (TFR) non è rilevante. La giurisprudenza ha infatti confermato che l’indennità sostitutiva per le ferie non godute è pertinente sia nel caso del TFS che del TFR (Cassazione, Sezione Lavoro, n. 20836/2013).

Il principio affermato dalla Cassazione

In conclusione, la Corte di Cassazione ha enunciato il seguente principio di diritto:

L’indennità sostitutiva delle ferie non fruite va inclusa nella base contributiva dell’indennità di buonuscita ai sensi dell’art. 38 del d.P.R. n. 1032 del 1973 in ragione della sua natura retributiva e del suo assoggettamento a contribuzione previdenziale ex art. 12 della legge n. 153 del 1969“.