Decreto “rilancio”: schede di sintesi (parte II)

Diritto del lavoro e dell'impresa

05 Giugno 2020 StudioLegale

Anche nella c.d. “fase due” prosegue l’attività dello Studio BCM di illustrare
la normativa emergenziale più rilevante in tema di rapporti di lavoro, da ultimo contenuta nel Decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. decreto rilancio).

***

Dopo aver parlato di ammortizzatori sociali, ci occupiamo oggi di misure economiche a sostegno dei lavoratori.

L’art. 84 individua delle “nuove” indennità per i lavoratori danneggiati dall’emergenza epidemiologica, estendendo le precedenti misure previste per il mese di marzo, anche ai mesi di aprile e maggio.

Più nel dettaglio,

  • ai professionisti titolari di p. iva e co.co.co., iscritti alla gestione separata INPS, non titolari di un trattamento pensionistico e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie (cfr. art. 27 cura Italia), viene riconosciuta un’indennità pari a 600 euro per il mese di aprile 2020. Invece, per il mese di maggio 2020, sia ai liberi professionisti (purché, oltre ai superiori requisiti, devono anche aver subito “una comprovata riduzione di almeno il 33 per cento del reddito del secondo bimestre 2020, rispetto al reddito del secondo bimestre 2019”) che ai lavoratori co.co.co. (purché, oltre ai superiori requisiti, devono anche aver cessato il rapporto di lavoro alla data del 19.05.2020), viene riconosciuta una indennità pari a 1000 euro;
  • ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’AGO, artigiani e commercianti, non titolari di un trattamento pensionistico e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie (cfr. art. 28 cura Italia), viene riconosciuta un’indennità pari a 600 euro per il mese di aprile 2020;
  • ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali, che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 ed il 17 marzo 2020, che non siano titolari di pensione o di rapporto di lavoro dipendente (cfr. art. 29 cura Italia), viene riconosciuta un’indennità pari a 600 euro per il mese di aprile 2020; ove gli stessi lavoratori siano in possesso dei medesimi requisiti (con l’aggiunta della non titolarità di NASPI) alla data del 19 maggio 2020, viene riconosciuta un’indennità pari a 1000 euro per il mese di maggio 2020. Le medesime indennità (600 euro + 1000 euro) sono riconosciute anche ai lavoratori in somministrazione impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel medesimo settore, purché abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, e che non siano titolari di pensione, rapporto di lavoro dipendente o NASPI alla data del 19 maggio 2020;
  • agli operai agricoli a tempo determinato che nel 2019 abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo, non titolari di pensione (cfr. art. 30 cura Italia), viene riconosciuta un’indennità per il mese di aprile 2020 pari a 500 euro;
  • ai lavoratori dello spettacolo, con almeno 30 contributi giornalieri versati nell’anno 2019, cui deriva un reddito non superiore a 50.000 euro, non titolari di pensione (cfr. art. 38 cura Italia), viene riconosciuta un’indennità pari a 600 euro per ciascuno dei mesi di aprile e maggio 2020. Le medesime indennità (600 euro + 600 euro) viene riconosciuta anche ai lavoratori dello spettacolo con almeno 7 contributi giornalieri versati nel 2019, cui deriva un reddito non superiore ai 35.000 euro, purché non titolari di rapporto di lavoro dipendente o di pensione alla data del 19 maggio 2020.

Ai soggetti sopra indicati – perlopiù già individuati nel precedente decreto cura Italia – si aggiungono altri lavoratori, dipendenti e autonomi, che in ragione dell’epidemia abbiano cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro e, nello specifico:

  • lavoratori dipendenti stagionali (settori diversi da turismo e stabilimenti termali), che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo;
  • lavoratori intermittenti, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020;
  • lavoratori autonomi, privi di partita IVA, iscritti alla data del 23 febbraio 2020 alla Gestione separata (con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile) e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 febbraio 2020 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali e che non abbiano un contratto in essere alla data del 23 febbraio 2020;
  • incaricati alle vendite a domicilio, con reddito annuo 2019 derivante dalle medesime attività superiore ad euro 5.000 e titolari di partita IVA attiva, iscritti alla Gestione Separata alla data del 23 febbraio 2020 e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

Ai tutti questi soggetti, purché non titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente, e non titolari di trattamento pensionistico, viene riconosciuta un’indennità per i mesi di aprile e maggio 2020, pari a 600 euro per ciascun mese.

L’art. 85 ha ulteriormente ampliato la platea dei beneficiari, comprendendo anche i lavoratori domestici, i quali, ove titolari – alla data del 23.02.2020 – di uno o più contratti di lavoro di durata superiore a 10 ore settimanali e purché non conviventi con il datore di lavoro, potranno essere destinatari di un’indennità pari a 500 euro per ciascuno dei mesi di aprile e maggio 2020.

I potenziali destinatari delle suddette indennità dovranno presentare, in via telematica, la domanda di riconoscimento direttamente all’INPS.

Le indennità non concorrono alla formazione del reddito, non sono tra loro cumulabili e non cono compatibili con il beneficio del c.d. “reddito di cittadinanza” (se di misura pari o superiore all’indennità; ove di misura inferiore, verrà riconosciuta l’integrazione del reddito fino alla concorrenza con la misura dell’indennità).

Infine, per i lavoratori autonomi iscritti alle casse previdenziali private, purché non titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e non titolari di trattamento pensionistico, sono state stanziate ulteriori somme per il c.d. “Fondo per il reddito di ultima istanza”, con le quali saranno garantite indennità anche per i mesi di aprile e maggio 2020.

***

Nei giorni successivi, si procederà ad illustrare le ulteriori novità.