Nomina direttore struttura complessa: la giurisdizione spetta al giudice ordinario

Pubblico impiego

03 Marzo 2021 StudioLegale

La legge e la contrattazione collettiva prevedono che la dirigenza medica è collocata in un unico ruolo ed in un unico livello, articolato in relazione alle diverse responsabilità professionali e gestionali.

Tra le funzioni attribuibili, vi è quella di direttore struttura complessa (ad es. un reparto di un’azienda ospedaliera).

Direttore struttura complessa: di che cosa si occupa

Ai dirigenti con incarico di direttore struttura complessa sono attribuite, oltre a quelle derivanti dalle specifiche competenze professionali, anche specifiche funzioni di direzione e organizzazione della struttura, con l’adozione delle decisioni necessarie per il corretto espletamento del servizio.

Nomina del direttore struttura complessa: come funziona

La nomina del Direttore Struttura Complessa ha subito alcune modifiche per effetto del D. L. n. 158/2012 (c.d. Decreto Balduzzi).

L’affidamento dell’incarico avviene all’esito di una procedura comparativa tra i candidati, secondo i criteri stabiliti da ciascuna regione.

La commissione esaminatrice riceve dall’azienda il profilo professionale del dirigente da incaricare e svolge un’attenta analisi comparativa sulla base di:

  • curricula;
  • titoli professionali;
  • competenze organizzative e gestionali;
  • volumi dell’attività svolta;
  • aderenza al profilo ricercato;
  • esiti di un colloquio.

Attribuisce a ciascun candidato un punteggio complessivo e, quindi, redige la graduatoria dei candidati.

Il direttore generale dell’azienda procede infine alla nomina del candidato che ha conseguito il miglior punteggio.

Direttore struttura complessa in caso di controversia a quale giudice rivolgersi

In caso di controversia sulle procedure per l’affidamento di incarico di direzione di una struttura complessa, la giurisdizione appartiene al giudice ordinario.

A stabilirlo, in continuità con altre pronunce della Suprema Corte di Cassazione (sent. n. 6445/2020), è il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana (CGARS) che, con la sentenza n. 169/2021, pubbl. il 03.03.2021, ha riformato la precedente sentenza del TAR Sicilia – Palermo, accogliendo la tesi sempre sostenuta dai legali dello Studio Legale BC&Partners.

Secondo i giudici amministrativi infatti la procedura in questione, pur articolandosi in due fasi, la prima (selezione) da sottoporre al sindacato del giudice amministrativo e la seconda (il conferimento dell’incarico) da sottoporre alla cognizione del giudice ordinario, avendo comunque carattere sostanzialmente unitario, va interamente devoluta al secondo giudice.

La fase della selezione, che si limita all’individuazione di una terna di candidati, si “giustifica” infatti per la successiva nomina affidata alla scelta del direttore generale, per cui è quest’ultima ad assumere un carattere dominante rispetto all’intero percorso della selezione.

Da qui il carattere “non concorsuale” della procedura complessivamente considerata e la conseguente devoluzione delle relative controversie al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro.

Il CGARS ha quindi annullato la sentenza di primo grado che aveva ritenuto la giurisdizione del giudice amministrativo ed ha inviato le parti a riassumere il giudizio dinanzi al Tribunale.