La nomina del Direttore di Struttura Complessa, anche a seguito della disciplina di cui al D.L. n. 158/2012 (c.d. Decreto Balduzzi), è atto di natura privatistica a carattere fiduciario. Il carattere prevalente di tale elemento, ancorché espresso all’esito di una procedura selettiva, fonda la devoluzione della relativa controversia alla giurisdizione del giudice ordinario, quale giudice del lavoro, dovendosi evitare una separazione e disarticolazione di ciascuna delle fasi che darebbe luogo ad una giustiziabilità frazionata.
Con la sentenza n. 169/2021, pubbl. il 03.03.2021, il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, con riferimento alle controversie aventi ad oggetto il conferimento dell’incarico di direttore di Unità Operativa Complessa (UOC) di un’azienda ospedaliera.
Confermando i principi già espressi dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sent. n. 6445/2020), il CGARS ha riformato la tesi sostenuta dal TAR Sicilia di Palermo, ribadendo che la procedura in discorso non possa essere scissa in due fasi, la prima delle quali da sottoporre al sindacato del giudice amministrativo e la seconda da sottoporre alla cognizione del giudice ordinario, avendo la stessa carattere sostanzialmente unitario.
Infatti, anche successivamente alle modifiche introdotte con il D.L n. 158/2012 (cd. “Decreto Balduzzi”), l’attività di valutazione svolta dalla commissione competente, che esita in una graduatoria, sebbene presenti caratteri di accentuata procedimentalizzazione, rimane, comunque, preparatoria di un provvedimento finale, quello del conferimento dell’incarico di direttore di UOC, che mantiene intatta la sua natura di atto fiduciario.
La fase della selezione rimessa alla commissione, che si limita all’individuazione di una terna di candidati, trova essenziale e necessario compimento in quella di nomina affidata alla scelta del direttore generale, per cui è quest’ultima ad assumere un carattere dominante rispetto all’intero percorso della selezione.
Da qui il carattere “non concorsuale” della procedura complessivamente considerata e la conseguente devoluzione delle relative controversie al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro, in ottemperanza ad un principio di concentrazione delle tutele volto a scongiurare una giustiziabilità frazionata.