Cassa previdenza commercialisti: la revoca della maggiorazione convenzionale può essere non definitiva

Diritto del lavoro e dell'impresa

04 Marzo 2020 StudioLegale

La cassa previdenza commercialisti assicura le funzioni di previdenza e assistenza a favore dei commercialisti. Continua a leggere per saperne di più!

Cassa previdenza commercialisti: di cosa si occupa

La Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti (CNPADC) è un ente di diritto privato che assicura, senza scopo di lucro e in autonomia finanziaria, gestionale, organizzativa e contabile, le funzioni di previdenza e assistenza a favore dei Dottori Commercialisti e dei loro familiari.

Cassa previdenza commercialisti: maggiorazioni convenzionali

Le maggiorazioni convenzionali dell’anzianità contributiva sono particolari agevolazioni sul piano contributivo, correlate al lavoro svolto, che consentono l’accreditamento di un ulteriore periodo contributivo che si somma a quello già versato.

In altri termini, il contributo previdenziale corrispondente a tali periodi, che sarebbe spettato in condizioni normali, viene moltiplicato per determinati coefficienti di maggiorazione. Si determina, così, un’anzianità contributiva convenzionale che si somma a quella effettiva e dalla quale viene attribuita validità.

Ad esempio, l’art. 4 della L. n. 21/1986 prevede una “maggiorazione” sino a dieci degli anni ai quali è commisurata la pensione d’inabilità, così da raggiungere il massimo dell’età anagrafica ed è riconosciuta all’iscritto che non disponga di altri redditi, imponibili o esenti da imposte, in misura complessivamente superiore ad una determinata soglia.

A tal fine, si considera la media dei redditi percepiti dall’iscritto nel triennio precedente la domanda di pensione di inabilità.

Successivamente alla concessione della maggiorazione, l’iscritto deve dimostrare l’entità dei propri redditi ogni tre anni, pena la sospensione del beneficio della maggiorazione stessa.

Cassa previdenza commercialisti: maggiorazione può essere riottenuta una volta che è stata revocata

La risposta è affermativa.

Secondo quanto stabilito dal Tribunale di Palermo, sezione lavoro, nella sentenza n. 903/2020 del 28 febbraio 2020 nell’ambito di un giudizio avviato da un dottore commercialista assistito dallo Studio Legale BC&Partners.

Il ricorrente, titolare di pensione di inabilità erogata dalla Cassa commercialisti, percepiva il beneficio della cd. maggiorazione convenzionale di cui all’art. 4 della L. n. 21/1986 fino a quando la Cassa, accertato il superamento dei limiti reddituali per il triennio 2010-2012, ne disponeva la revoca.

Nel successivo triennio 2012-2014, poiché titolare di redditi inferiori alla prevista soglia, il ricorrente formulava nuova istanza di fruizione della maggiorazione convenzionale, la quale veniva tuttavia negata dalla Cassa, che riteneva il benefico definitivamente non più spettante.

Il Tribunale di Palermo, accogliendo la tesi dello Studio Legale BC&Partners, ha invece affermato che nessuna disposizione normativa prevede la perdita definitiva del beneficio, non potendo escludersi che l’iscritto alla Cassa, nuovamente acquisito il requisito reddituale temporaneamente perduto, possa accedere nuovamente al beneficio in questione.

Pertanto, accogliendo il ricorso, il Tribunale ha riconosciuto al commercialista il diritto alle differenze tra quanto effettivamente percepito a titolo di pensione di inabilità e quanto invece sarebbe spettato in ragione della maggiorazione illegittimamente revocata.