42 bis e ricongiungimento familiare nel pubblico impiego: finalità e presupposti dell’assegnazione temporanea
L’art. 42-bis del D.lgs. 151/2001 introduce, nel pubblico impiego, l’istituto dell’assegnazione temporanea come misura di sostegno alla genitorialità e al ricongiungimento familiare, favorendo la cura e l’assistenza del figlio in età precoce e, al contempo, la conciliazione tra vita privata e lavoro.
La finalità è quindi eminentemente protettiva e sociale: garantire la presenza del genitore nel contesto familiare in una fase delicata, senza imporre la rinuncia al rapporto di lavoro o soluzioni drastiche.
Sul piano dei presupposti, la norma consente al dipendente pubblico di chiedere l’assegnazione, per un periodo determinato e rinnovabile entro i limiti previsti, presso una sede ubicata nella stessa provincia o regione in cui l’altro genitore svolge la propria attività lavorativa o dove la famiglia ha stabilito il proprio centro di vita, purché vi sia un posto vacante e disponibile in amministrazioni della stessa area o compatibili.
È richiesta la presenza di figli minori entro il limite d’età stabilito dalla disposizione e la domanda deve essere valutata dall’amministrazione tenendo conto delle esigenze organizzative e funzionali del servizio.
L’assegnazione temporanea non costituisce un trasferimento definitivo: mantiene la titolarità della sede d’origine e realizza un equilibrio tra interesse pubblico e tutela della famiglia, in coerenza con i principi costituzionali di protezione della maternità, dell’infanzia e dell’unità familiare.
Cosa prevede l’articolo 42 bis del d.lgs. 151/2001?
L’art. 42-bis del D.lgs. 151/2001 prevede che: “1. Il genitore con figli minori fino a tre anni di età dipendente di amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, può essere assegnato, a richiesta, anche in modo frazionato e per un periodo complessivamente non superiore a tre anni, ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l’altro genitore esercita la propria attività lavorativa, subordinatamente alla sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva e previo assenso delle amministrazioni di provenienza e destinazione.
L’eventuale dissenso deve essere motivato e limitato a casi o esigenze eccezionali. L’assenso o il dissenso devono essere comunicati all’interessato entro trenta giorni dalla domanda”.
Sentenza n. 99/2024 del 04.06.2024: la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 42-bis del D.lgs. 151/2001, modificando i criteri di trasferimento temporaneo dei dipendenti pubblici con figli minori.
Secondo la Corte, la disposizione è illegittimità nella parte in cui consente l’assegnazione temporanea solo verso una sede “nella stessa provincia o regione nella quale l’altro genitore esercita la propria attività lavorativa”, escludendo l’alternativa della sede “nella stessa provincia o regione nella quale è fissata la residenza della famiglia”.
Questa limitazione è irragionevole e contrasta con l’art. 3 Cost. (principio di ragionevolezza/uguaglianza), perché restringe in modo rigido un beneficio che ha finalità di protezione della famiglia e sostegno all’infanzia.
Pertanto, l’assegnazione temporanea può essere disposta verso una sede nella stessa provincia/regione della residenza familiare oppure del luogo di lavoro dell’altro genitore (fermi gli altri requisiti: disponibilità del posto, valutazione organizzativa dell’amministrazione, ecc.).

42 bis: requisiti per l’assegnazione temporanea
L’art. 42-bis riconosce, quindi, al pubblico dipendente la possibilità di essere assegnato, per un periodo non superiore a tre anni, in una diversa sede di servizio, ove ricorrano le seguenti condizioni:
- deve trattarsi di genitore di figli minori di età fino a tre anni;
- la sede di destinazione deve essere la stessa sede di servizio dell’altro genitore, in termini di provincia o regione, ovvero il luogo di residenza familiare;
- deve sussistere un posto vacante e disponibile;
- l’assenso delle Amministrazionidi provenienza e destinazione.
Consolidata giurisprudenza ha avuto modo di chiarire che le ragioni ostative all’accoglimento della domanda di trasferimento temporaneo ex art. 42 bis devono essere esposte in modo dettagliato e non possono consistere in semplici difficoltà organizzative rispetto al personale disponibile o nelle generiche esigenze della sede di attuale appartenenza (Consiglio di Stato, sez. III, 16 febbraio 2016, n. 685; sez. III, 1 aprile 2016, n. 1317; sez. IV, 26 maggio 2017, n. 2243; sez. IV, 6 dicembre 2017, n. 5288; sez. IV, 14 settembre 2018, n. 4348; sez. IV, 17 maggio 2019, n. 2380).
Come presentare la domanda di assegnazione temporanea
La domanda di assegnazione temporanea ex art. 42-bis D.lgs. 151/2001 si presenta, di regola, in forma scritta all’amministrazione di appartenenza (ufficio personale/risorse umane).
È consigliabile usare la modulistica interna (se disponibile) oppure un’istanza protocollata via PEC o piattaforma dell’ente.
Nell’istanza vanno esplicitati:
- i dati anagrafici del dipendente e il profilo/ufficio di servizio;
- la base normativa (art. 42-bis) e la motivazione di ricongiungimento e cura del minore;
- la sede di destinazione (amministrazione/ufficio) e l’ambito territoriale (provincia/regione), precisando se collegata alla residenza della famiglia o al luogo di lavoro dell’altro genitore;
Documenti tipicamente utili da allegare: stato di famiglia o autocertificazione, certificato di nascita del figlio, dichiarazione di residenza/domicilio, documentazione sul lavoro dell’altro genitore (attestazione del datore di lavoro o autocertificazione), e ogni elemento che dimostri l’interesse del minore (es. iscrizione nido/scuola, esigenze di assistenza).
L’amministrazione istruisce la richiesta verificando requisiti soggettivi, posto vacante e disponibile e compatibilità organizzativa; l’esito deve essere motivato.
Estensione soggettiva e limiti dell’assegnazione temporanea
Circa l’ambito di operatività dell’art. 42-bis, la prevalente giurisprudenza ha affermato che essa trova applicazione per i dipendenti di tutte le Amministrazioni dello Stato (Cons. Stato, Sez. IV, 7 febbraio 2020, n. 961; Sez. VI, 1° ottobre 2019, n. 6577; Sez. II, 26 agosto 2019, n. 5872; Sez. IV, 30 ottobre 2017, n. 4993; Sez. IV, 14 ottobre 2016, n. 4257; Sez. IV, 23 maggio 2016, n. 2113; Sez. IV, 14 maggio 2015, n. 2426; Sez. III, 16 dicembre 2013, n. 6016; Sez. III, 16 ottobre 2013, n. 5036; Sez. IV, 10 luglio 2013, n. 3683; Sez. VI, 21 maggio 2013, n. 2730).
Per quanto concerne, l’ambito temporale di applicazione dell’art.42-bis, v’è da dire che la norma fa riferimento a “un periodo complessivamente non superiore a tre anni”, senza alcun richiamo all’età del figlio. Tale linea interpretativa è conforme anche al parere n. 192/2004 del dipartimento della Funzione Pubblica, secondo cui, “il limite di età (… figli al di sotto dei tre anni), stabilito dalla disposizione, è il requisito soggettivo che dà diritto al beneficio, determinandone l’arco temporale entro il quale va fatta la richiesta e non il limite entro cui deve necessariamente concludersi l’assegnazione provvisoria. L’espressione utilizzata dal legislatore “per un periodo complessivo non superiore a tre anni” definisce, pertanto, la durata massima (tre anni) dell’agevolazione, senza alcun riferimento all’età dei minori”.
Infine, quanto all’ambito spaziale di applicazione dell’art. 42-bis, si prevede la possibilità per il dipendente di essere assegnato “ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l’altro genitore esercita la propria attività lavorativa, …”.
Per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 99/2024 il criterio geografico rilevante può essere anche quello della “residenza” familiare.

42 bis e dubbi di legittimità costituzionale sollevati dal Consiglio di Stato
Nell’affrontare il caso di una dipendente del Comando dei Vigili del Fuoco di Firenze che ha richiesto un trasferimento a Napoli, il Consiglio di Stato ha sollevato dubbi sulla costituzionalità dell’art. 42-bis, rispetto agli articoli 3, 29, 30 e 31 della Costituzione Italiana, per diverse ragioni:
- Restrizione geografica irrazionale: l’art. 42 bis limita il trasferimento temporaneo dei dipendenti pubblici con figli minori di tre anni solo ad una sede di servizio nella stessa provincia o regione dove l’altro genitore lavora. Il Consiglio ha ritenuto che questa restrizione non sia più ragionevole, considerando le trasformazioni sociali e lavorative degli ultimi vent’anni, come la maggiore facilità di spostamenti quotidiani tra regioni limitrofe e il lavoro a distanza.
- Contrasto con l’unità familiare: la limitazione imposta dall’art. 42 bis può portare allo sradicamento del nucleo familiare, costringendo la famiglia a cambiare residenza in funzione della sede di servizio di uno dei genitori. Questo è in contrasto con l’obiettivo di garantire l’unità familiare, soprattutto nei primi anni di vita del bambino, quando è fondamentale la presenza costante dei genitori.
- Interpretazione limitante: l’art. 42 bis non permette un’interpretazione flessibile che potrebbe risolvere casi irragionevoli. Ad esempio, un genitore che lavora a pochi chilometri dalla sede di servizio richiesta ma in una regione diversa, non potrebbe ottenere il trasferimento temporaneo, anche se ciò consentirebbe un più facile ricongiungimento familiare.
Questi dubbi hanno portato il Consiglio di Stato a ritenere incostituzionale l’art. 42-bis, sollevando la relativa questione alla Consulta, poiché la disposizione non assicura adeguata protezione ai valori della famiglia e della genitorialità.
La decisione della Corte costituzionale sull’assegnazione temporanea
Chiamata a pronunciarsi sulla questione, con la sentenza in commento (la n. 99/2024) la Corte costituzionale ha ritenuto l’art. 42-bis irragionevole e contrario all’art. 3 della Costituzione, poiché limita il trasferimento solo alla provincia o regione dove l’altro genitore lavora.
La Corte ha ritenuto che questa limitazione non sia ragionevole, poiché non tiene conto della complessità e delle dinamiche moderne delle famiglie e delle modalità di lavoro. Il vincolo geografico imposto dall’art. 42-bis è considerato eccessivamente rigido, non considerando situazioni in cui il coniuge lavora a breve distanza dalla sede richiesta, ma in una diversa regione.
La Corte ha inoltre sottolineato che la finalità dell’art. 42-bis è favorire l’unità familiare nei primi anni di vita del bambino, un periodo cruciale per lo sviluppo psicofisico. La norma attuale, tuttavia, può ostacolare questa finalità imponendo una restrizione geografica che può costringere le famiglie a trasferirsi o a vivere separate.
In sintesi, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’incostituzionalità dell’art. 42-bis nella parte in cui prevede che il trasferimento temporaneo sia limitato alla stessa provincia o regione dove lavora l’altro genitore, ritenendo invece che dovrebbe essere possibile anche nella provincia o regione dove è fissata la residenza della famiglia o dove l’altro genitore lavora.
42 bis assegnazione temporanea dopo la sentenza: cosa cambia per i dipendenti pubblici
Questa decisione amplia le possibilità di trasferimento temporaneo per i dipendenti pubblici, facilitando la riunione familiare e la cura dei figli nei loro primi anni di vita. La nuova interpretazione della legge promuove una maggiore autonomia dei genitori nella gestione della vita familiare.
La sentenza della Corte Costituzionale rappresenta quindi un passo significativo verso una maggiore tutela della famiglia e dell’infanzia, aggiornando le normative alle esigenze della società contemporanea.

Diniego dell’assegnazione ex art. 42 bis tra obbligo di motivazione e tutela del dipendente
Il diniego dell’assegnazione temporanea ex art. 42-bis D.lgs. 151/2001 non può essere “automatico” o stereotipato: l’amministrazione, pur conservando margini di valutazione legati alle esigenze organizzative, ha un preciso obbligo di motivazione.
Ciò significa che deve indicare in modo puntuale e verificabile le ragioni ostative (es. assenza di posto vacante e disponibile, incompatibilità tra profilo professionale e sede richiesta, criticità documentate sul funzionamento del servizio), dando conto dell’istruttoria svolta e del bilanciamento tra interesse pubblico e tutela della famiglia.
Inoltre, dopo la giurisprudenza costituzionale più recente, l’amministrazione deve evitare interpretazioni restrittive non ragionevoli e valutare anche il collegamento con la residenza della famiglia, sempre nel rispetto dei requisiti di legge. Un diniego generico o privo di riscontri oggettivi è più esposto a censura.
Sotto un primo profilo, potrà essere utile acquisire organigrammi, dotazioni, vacanze, interpelli, etc., per verificare la coerenza del diniego con le reali esigenze dell’Amministrazione.
Un secondo passaggio può consistere in una istanza di riesame, per evidenziare eventuali incongruenze o contraddittorietà dell’Amministrazione e sollecitare un cambio di valutazione.
Infine, specie qualora vi siano prioritarie esigenze di celerità, vi è la tutela giurisdizionale (di regola davanti al Giudice del lavoro), finalizzata ad ottenere l’assegnazione.
42 bis e tutela dell’unità familiare nel pubblico impiego: l’assistenza di Bc&Partners
Lo Studio può offrire un’assistenza “progressiva”, dalla fase stragiudiziale fino al contenzioso:
- Analisi preventiva della posizione: verifica requisiti, raccolta documenti;
- Redazione/integrazione dell’istanza: domanda strutturata con richiami normativi e giurisprudenziali, evidenziando l’interesse del minore e il perimetro dopo Corte cost. 99/2024;
- Diffida e sollecito: se l’amministrazione risponde in modo generico;
- Tutela giudiziale: ricorso davanti al Giudice del lavoro o T.A.R. chiedendo l’annullamento del diniego e l’adozione di misure cautelari.