Graduatorie GPS 2026: chi può iscriversi, come si calcola il punteggio e quando si viene chiamati?

Pubblico impiego

16 Aprile 2026 StudioLegale

Cosa sono le graduatorie GPS (Graduatorie Provinciali per le Supplenze) e come funzionano?

Le GPS, ossia le Graduatorie Provinciali per le Supplenze, sono elenchi provinciali utilizzati per il conferimento degli incarichi a tempo determinato al personale docente ed educativo nelle scuole statali.

La loro funzione è quella di consentire la copertura dei posti vacanti o disponibili quando non sia possibile provvedere con personale di ruolo o mediante altri canali ordinari di reclutamento.

La base normativa va individuata principalmente nell’art. 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124, che disciplina le supplenze del personale scolastico, e nell’art. 2, comma 4-ter, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, che ha previsto la disciplina delle GPS tramite ordinanza ministeriale.

Per il biennio 2026/2027 e 2027/2028 il riferimento diretto è l’OM n. 27 del 16 febbraio 2026, che regola rinnovo, aggiornamento e funzionamento delle graduatorie provinciali e di istituto.

Come vengono usate per le nomine a supplenza

Le GPS vengono utilizzate per attribuire le supplenze annuali al 31 agosto e quelle fino al termine delle attività didattiche al 30 giugno.

L’ordine di utilizzo è preciso: prima si scorre la GAE, cioè la graduatoria ad esaurimento; in caso di esaurimento o incapienza si passa alle GPS; se anche queste non consentono la copertura del posto, si utilizzano le graduatorie di istituto.

L’individuazione del destinatario della supplenza è operata dall’ufficio scolastico territoriale nel caso di GAE e GPS, mentre per le supplenze temporanee interviene il dirigente scolastico tramite le graduatorie di istituto.

Le assegnazioni avvengono con procedura informatizzata, sulla base della posizione occupata, del punteggio posseduto e delle preferenze espresse dal candidato per sedi, tipologia di posto e durata dell’incarico.

Prima fascia, seconda fascia ed elenchi aggiuntivi

Le GPS sono articolate in prima fascia e seconda fascia. In linea generale, nella prima fascia rientrano gli aspiranti già in possesso di abilitazione per il posto comune o di specializzazione per il sostegno. La seconda fascia comprende invece, a seconda del grado scolastico e della tipologia di posto, candidati non ancora abilitati ma in possesso del titolo di accesso previsto dalla normativa oppure di specifici requisiti di servizio.

Accanto a queste due fasce, sono previsti anche gli elenchi aggiuntivi, destinati a coloro che conseguono l’abilitazione o la specializzazione dopo l’aggiornamento delle GPS ma entro i termini fissati dalla disciplina successiva. Tali elenchi si collocano in posizione intermedia: dopo la prima fascia e prima della seconda, garantendo così una priorità a chi perfeziona il titolo abilitante nel corso del biennio di validità delle graduatorie.

Graduatorie GPS scuola

Chi può iscriversi alle GPS 2026?

Possono iscriversi alle GPS 2026 gli aspiranti docenti che possiedono sia i requisiti generali di ammissione sia quelli specifici previsti per la fascia richiesta.

Requisiti di accesso per fascia

Per la prima fascia della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria è necessario possedere lo specifico titolo di abilitazione; per il sostegno, invece, occorre la specializzazione nel relativo grado.

Per la seconda fascia, i requisiti cambiano a seconda del posto richiesto. Nella scuola dell’infanzia e primaria, sul posto comune, possono iscriversi gli studenti di Scienze della Formazione Primaria iscritti almeno al terzo anno che abbiano conseguito almeno 150 CFU entro il termine di presentazione della domanda.

Per la secondaria, accedono i candidati in possesso del titolo di studio e dei requisiti richiesti dalla normativa sulle classi di concorso.

Per il sostegno in seconda fascia sono necessari tre anni di servizio su sostegno nello specifico grado, maturati entro l’anno scolastico precedente, oltre al titolo previsto per il relativo grado.

Chi deve presentare domanda di aggiornamento

La domanda non riguarda soltanto i nuovi aspiranti. Devono presentarla anche coloro che risultavano già inseriti nel biennio precedente e intendono aggiornare il punteggio, trasferire la propria posizione in altra provincia oppure semplicemente confermare la permanenza nella graduatoria.

L’ordinanza 2026 stabilisce infatti che le graduatorie vengono ricostruite sulla base delle istanze di nuovo inserimento, aggiornamento, trasferimento o permanenza. Inoltre, chi era già incluso nelle GPS del biennio precedente e non presenta alcuna domanda né partecipa alla procedura informatizzata per il conferimento delle supplenze, è escluso dalle GPS e dalle correlate graduatorie di istituto per tutto il nuovo periodo di vigenza.

Anche i soggetti inseriti nei precedenti elenchi aggiuntivi devono presentare una nuova domanda di inserimento in prima fascia, poiché quegli elenchi cessano efficacia con il rinnovo 2026.

Finestre temporali e scadenze 2026

Per il biennio 2026/2027-2027/2028 la finestra ordinaria per la presentazione della domanda va dal 23 febbraio 2026 al 16 marzo 2026.

L’istanza deve essere presentata esclusivamente in via telematica, attraverso il Portale Unico del reclutamento e il servizio “Istanze on line”.

L’ordinanza prevede poi una disciplina specifica per chi consegue abilitazione o specializzazione successivamente: tali candidati possono essere inseriti con riserva in prima fascia se conseguono il titolo entro il 30 giugno 2026, ma devono dichiararne l’avvenuto conseguimento in un’ulteriore finestra compresa tra il 15 giugno 2026 e il 2 luglio 2026. In mancanza di conseguimento o di tempestiva comunicazione, la riserva non viene sciolta positivamente e l’aspirante viene collocato nella fascia corrispondente ai titoli effettivamente posseduti.

La scelta delle 150 scuole: cosa sono e cosa succede se non si indica nessuna sede?

Qui occorre una precisazione importante. Nell’OM n. 27/2026 non compare una vera e propria “scelta delle 150 scuole” come meccanismo autonomo.

La disciplina vigente distingue infatti due piani diversi.

  • Da un lato, per le graduatorie di istituto utili alle supplenze temporanee, l’art. 11 prevede l’indicazione di fino a 20 istituzioni scolastiche della provincia di inserimento, per ciascun posto o classe di concorso.
  • Dall’altro, per le supplenze annuali e fino al termine delle attività didattiche, l’art. 12 prevede una procedura informatizzata nella quale l’aspirante può esprimere preferenze sintetiche o analitiche su tutte le sedi di organico del grado richiesto.

Le conseguenze dell’omessa indicazione sono molto rilevanti.

Per gli incarichi annuali e fino al termine delle attività didattiche, la mancata presentazione dell’istanza telematica equivale a rinuncia al conferimento delle supplenze da GAE, da GPS e, in caso di esaurimento o incapienza, anche da graduatorie di istituto, per tutte le graduatorie cui l’aspirante abbia titolo nell’anno scolastico di riferimento.

Inoltre, anche la mancata indicazione di alcune sedi, classi di concorso o tipologie di posto comporta rinuncia limitatamente alle preferenze non espresse: se, al proprio turno di nomina, il candidato non può essere soddisfatto sulle preferenze indicate, viene considerato rinunciatario per le sedi e i posti non richiesti. In pratica, non indicare sedi o indicarle in modo troppo restrittivo riduce drasticamente le possibilità di nomina e può precludere le successive fasi di attribuzione.

In termini pratici, chi indica poche sedi o nessuna sede riduce sensibilmente le possibilità di nomina, fino al rischio concreto di non ricevere alcun incarico, pur essendo collocato utilmente in graduatoria.

Convocazioni GPS: scorrimento, chiamate e verifica della posizione

Le convocazioni per le supplenze annuali e fino al 30 giugno avvengono con procedura informatizzata e seguono l’ordine di scorrimento stabilito dalla legge: prima GAE, poi GPS, infine graduatorie di istituto nei casi residuali.

L’ufficio scolastico territoriale individua i destinatari delle supplenze sulla base del punteggio, della posizione in graduatoria e delle preferenze espresse. Gli esiti delle nomine sono pubblicati all’albo online dell’ufficio competente.

Per verificare la propria posizione, il docente deve controllare le GPS pubblicate, le graduatorie di istituto della provincia e gli esiti della procedura informatizzata.

È importante controllare punteggio, fascia, precedenze, eventuali riserve e correttezza delle sedi indicate. In caso di errori o anomalie, è opportuno attivarsi tempestivamente per chiederne la rettifica o valutare la proposizione di un ricorso.

Graduatorie GPS docenti

Calcolo del punteggio GPS docenti: criteri e parametri di valutazione

Il punteggio GPS si fonda anzitutto sul titolo di accesso alla graduatoria. A seconda della fascia e del grado scolastico, assume rilievo la laurea, il diploma abilitante, l’abilitazione all’insegnamento o la specializzazione sul sostegno.

Titolo di studio e abilitazioni

Nelle graduatorie di prima fascia il titolo abilitante o la specializzazione costituiscono la base principale della valutazione; nelle graduatorie di seconda fascia, invece, rileva il possesso del titolo di studio idoneo per la specifica classe di concorso o per la tipologia di posto richiesta.

L’ordinanza rinvia, per il dettaglio dei punteggi, alle tabelle allegate A/1-A/10, che differenziano il valore attribuito ai titoli a seconda della graduatoria.

Servizio pregresso e supplenze

Un secondo elemento centrale è rappresentato dal servizio pregresso.

La disciplina prevede che ciascun servizio possa essere dichiarato una sola volta, come specifico oppure come aspecifico, a scelta del candidato, entro il limite massimo di 12 punti per anno scolastico.

Il servizio specifico è quello svolto sulla stessa classe di concorso o sulla stessa tipologia di posto per cui si chiede valutazione; quello aspecifico è svolto su altra classe di concorso o su altro grado.

L’ordinanza regola inoltre casi particolari, come i servizi prestati nelle scuole paritarie, nei percorsi di istruzione professionale regionale, il servizio IRC e quello alternativo, nonché alcuni servizi svolti all’estero o in contesti non statali, stabilendo in quali casi siano valutabili per intero e in quali in misura ridotta.

Certificazioni aggiuntive

Il punteggio può essere incrementato anche attraverso titoli ulteriori e certificazioni aggiuntive, come master, ulteriori lauree, certificazioni linguistiche e certificazioni informatiche.

Di seguito una singola tabella riassuntiva che accorpa le 10 tabelle allegate all’OM:

Voci Punteggio Note Sintetiche
Titolo di accesso – I fascia infanzia/primaria 4-12 In base al voto di abilitazione; se il voto non è numerico: 8
Titolo di accesso – II fascia infanzia/primaria (posto comune) 6-12 In base alla media ponderata degli esami di SFP: 24 = 6 fino a 30 = 12
Titolo di accesso – II fascia educazione motoria primaria 4-12 In base al voto della laurea; se non numerico: 4
Titolo di accesso – I fascia secondaria 4-12 In base al voto di abilitazione; se non numerico: 8
Titolo di accesso – II fascia secondaria 12 + 0,50 per voto da 77/110 + 4 punti per la lode Se il voto non è indicato: 12

Mostra altre voci
Titolo di accesso – I fascia ITP 4-12 In base al voto di abilitazione; se non numerico: 8
Titolo di accesso – II fascia ITP 12 + 0,50 per voto da 77/110 + 4 punti per la lode Se il voto non è indicato: 12
Titolo di accesso – I fascia sostegno 8-24 In base al voto della specializzazione sul sostegno; se non numerico: 8
Titolo di accesso – II fascia sostegno 4-12 oppure punteggio della tabella di provenienza Dipende dal titolo posseduto e dalle 3 annualità su sostegno
Titolo di accesso – I fascia personale educativo 4-12 In base al voto di abilitazione; se non numerico: 8
Titolo di accesso – II fascia personale educativo 12 + 0,50 per voto da 77/110 + 4 punti per la lode Se il voto non è indicato: 12
Ulteriore laurea magistrale / specialistica / vecchio ordinamento / AFAM II livello 3 Se non già usata come titolo di accesso
Laurea triennale / diploma accademico I livello / ISEF 1,5 Se non già assorbito in altri titoli
Diploma ITS 1,5 Per ciascun titolo
Abilitazione su altro posto / classe di concorso 3 Se non già valutata altrove
Specializzazione sul sostegno 9 Come titolo ulteriore, dove prevista
Superamento concorso ordinario 3 Se non già valutato come abilitazione
Dottorato di ricerca 14 Per ciascun titolo
Abilitazione scientifica nazionale 15 Per ciascun titolo
Attività di ricerca / assegno di ricerca 13 Per ciascun titolo
Graduatoria nazionale AFAM 14 Per ciascuna graduatoria
Specializzazione universitaria pluriennale 2 Valutabile al massimo un titolo
CLIL 6 Titolo di perfezionamento o abilitazione CLIL
CeClil / corso metodologia CLIL 60 CFU con certificazione linguistica 3 Per ciascun titolo
Certificazione linguistica B2 3 Un solo titolo per ciascuna lingua
Certificazione linguistica C1 4 Un solo titolo per ciascuna lingua
Certificazione linguistica C2 6 Un solo titolo per ciascuna lingua
Master / perfezionamento 60 CFU 1 Max 3 titoli, in 3 anni accademici diversi
Specializzazione in italiano L2 3 Dove prevista
Certificazioni informatiche già valutate nei bienni precedenti 0,5 ciascuna Fino a 2 punti complessivi
Nuova certificazione DigComp 2.2 1 Solo se rilasciata da soggetti accreditati ACCREDIA
Nuova certificazione DigCompEdu 2 Solo se rilasciata da soggetti accreditati ACCREDIA
Massimo complessivo certificazioni informatiche 4 Inclusi eventuali titoli già riconosciuti
Servizio specifico 2 punti per mese Per ogni mese o frazione di almeno 16 giorni, fino a 12 punti per anno scolastico
Servizio aspecifico 1 punto per mese Fino a 6 punti per anno scolastico
Servizio valutato ex art. 11, c. 14, L. 124/1999 12 Annualità intera
Titoli artistici/professionali musicali fino a 66 Solo per specifiche classi di concorso musicali

 

Quali sono gli errori più frequenti nelle graduatorie GPS? Punteggio errato, esclusione e depennamento

Gli errori più frequenti nelle GPS riguardano il punteggio attribuito in modo non corretto, l’errata dichiarazione dei titoli, la qualificazione sbagliata del servizio come specifico o aspecifico, l’inserimento di certificazioni non valutabili e l’omessa indicazione di elementi rilevanti ai fini dell’accesso. Poiché il sistema attribuisce il punteggio sulla base delle dichiarazioni rese nell’istanza, ogni errore materiale o sostanziale può incidere direttamente sulla posizione del candidato.

Le scuole, al momento del primo contratto, sono tenute ad avviare controlli tempestivi e a comunicare eventuali irregolarità all’ufficio scolastico competente.

L’esclusione può derivare dall’assenza del titolo di accesso, dalla presentazione della domanda fuori termine o con modalità difformi, dalla mancanza dei requisiti generali o dalla presenza di dichiarazioni mendaci.

In questi casi l’amministrazione può disporre la cancellazione dalla graduatoria o la rettifica del punteggio. Se il servizio è stato prestato sulla base di dichiarazioni non veritiere, viene considerato servizio di fatto e non di diritto, senza effetti sul punteggio e sull’anzianità. Nei casi più gravi si può arrivare al depennamento, specie quando vi siano falsità documentali o cause ostative previste dall’ordinanza.

 

Ricorso graduatorie GPS docenti, quando è possibile e in quali casi

Il ricorso contro le graduatorie GPS è possibile quando il docente ritiene che un atto dell’amministrazione abbia leso il proprio diritto o interesse legittimo in relazione all’inserimento, al punteggio o alla nomina.

I casi più frequenti riguardano il mancato riconoscimento di titoli o servizi, l’errata attribuzione del punteggio, la collocazione in una fascia sbagliata, l’esclusione illegittima, il mancato scioglimento della riserva, il depennamento o l’errata assegnazione delle supplenze nella procedura informatizzata.

In tutti questi casi occorre verificare se l’errore derivi dalla domanda dell’aspirante, dalla valutazione amministrativa oppure dal funzionamento della procedura automatizzata.

Tempistiche da rispettare

Sul piano tecnico, la scelta del giudice non dipende dal petitum sostanziale, cioè il risultato concreto che si intende ottenere.

La OM 27/2026 prevede espressamente che contro il provvedimento di pubblicazione delle GPS sia ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni oppure ricorso straordinario entro 120 giorni.

Tuttavia, l’art. 63 del d.lgs. n. 165/2001 devolve al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, le controversie relative ai rapporti di lavoro, riservando al giudice amministrativo le sole procedure concorsuali in senso stretto. La giurisprudenza di legittimità ha ricondotto molte controversie sulle graduatorie scolastiche e sulle GPS alla giurisdizione ordinaria quando si faccia valere il diritto all’inserimento, al corretto punteggio o alla giusta posizione, eventualmente previa disapplicazione dell’atto amministrativo.

In tali casi, l’azione giudiziaria è soggetta agli ordinari termini prescrizionali.

Come presentare ricorso tra procedura, fasi e documenti

Per presentare ricorso in materia di GPS è necessario anzitutto individuare con precisione l’atto contestato: graduatoria pubblicata, provvedimento di esclusione, rettifica di punteggio, esito della procedura informatizzata o mancata assegnazione della supplenza.

Occorre poi raccogliere tutta la documentazione utile, tra cui domanda presentata, ricevuta di inoltro, titoli dichiarati, certificazioni, contratti e attestazioni di servizio, pubblicazione della graduatoria e comunicazioni dell’ufficio scolastico o della scuola.

Una volta ricostruiti i fatti, bisogna verificare quale sia il rimedio corretto: – TAR o ricorso straordinario, se si impugna il provvedimento di pubblicazione; – giudice del lavoro, se si fa valere il diritto alla corretta posizione o alla nomina.

Il ricorso efficace richiede una chiara esposizione dei fatti, l’individuazione della norma violata e la prova concreta del pregiudizio subito.

 

Graduatorie GPS ricorso

 

BC&Partners assiste docenti e aspiranti docenti nelle controversie relative alle graduatorie GPS

Lo Studio BC&Partners offre assistenza e consulenza per valutare la correttezza delle procedure seguite dall’amministrazione, individuare eventuali errori o illegittimità e indicare il rimedio più adatto per risolvere le questioni legali collegate alle GPS.

Sul piano operativo, lo studio può predisporre diffide, istanze di rettifica, accessi agli atti, azioni davanti al giudice amministrativo e/o al giudice del lavoro, a seconda del caso concreto.

L’assistenza legale è utile anche per raccogliere e ordinare la documentazione necessaria, rispettare i termini di impugnazione e costruire una strategia di tutela efficace, finalizzata al corretto inserimento in graduatoria, alla rettifica del punteggio o al riconoscimento dell’incarico spettante.