In questo articolo tratteremo dell’immissione in ruolo docenti. In particolare, di come viene reclutato il personale docente, dell’assegnazione della sede tenendo conto della legge 104 e quindi del diritto di precedenza.
Immissione in ruolo docenti: reclutamento personale docente
Nell’ambito del settore scolastico, sussistono due procedure per il reclutamento del personale docente.
Ed infatti, il Ministero procede all’assunzione di personale a tempo indeterminato, per il 50% dei posti disponibili mediante pubblici concorsi per titoli ed esami, e per il restante 50% mediante scorrimento delle graduatorie ad esaurimento (c.d. Gae) previste dalla legge n. 296/2006.
Le Gae sono articolate in tre fasce:
- nella prima fascia sono inseriti i docenti che all’atto della costituzione delle graduatorie risultavano iscritti nelle graduatorie per soli titoli (cosiddetto doppio canale);
- nella seconda fascia sono inseriti i docenti che all’atto della costituzione delle graduatorie, oltre al requisito dell’abilitazione, avevano maturato 360 giorni di insegnamento;
- nella terza fascia sono iscritti coloro che nel corso degli anni hanno conseguito l’abilitazione all’insegnamento.
Immissione in ruolo docenti: assegnazione di sede
Costituisce principio generale quello per cui il candidato chiamato all’assunzione, all’esito del concorso o per scorrimento, viene assegnato alla sede di servizio, tra quelle disponibili, in ragione della sua collocazione nella graduatoria definitiva.
A questo principio non si sottraggono le procedure per il reclutamento del personale docente.
Immissione in ruolo docenti: diritto di precedenza legge 104
I criteri di assegnazione alla sede di servizio non posso però prescindere dalle discipline generali e speciali incidenti su tali fattispecie.
In particolare, come è noto, legge n. 104/92 è posta a presidio dei principi costituzionali a tutela dei soggetti disabili e, in particolare, l’art. 33, comma 5, prevede che il lavoratore pubblico dipendente, il quale assiste persona affetta da disabilità grave (ai sensi dell’art. 3, comma 3, della stessa legge), “ha diritto a scegliere,ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede”.
Si tratta di un diritto che, sulla base dell’orientamento tracciato dalla Suprema Corte di Cassazione, sez. lavoro (tra le altre, sent. n. 6150/2019) può essere esercitato “oltre che nel corso del rapporto di lavoro anche al momento dell’assunzione deponendo in tal senso il tenore letterale della norma in coerenza con la funzione solidaristica della disciplina e con le esigenze di tutela a garanzia dei diritti del soggetto portatore di handicap previsti dalla Costituzione dalla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, ratificata e resa esecutiva con legge n. 18 del 2009”.
Nel settore scolastico, le previsioni contenute nella legge 104/1992 vengono esplicitate nel D.lgs. 297 del 1994 (c.d. Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione) che, all’art. 601, detta una disciplina “speciale”, che così dispone: “1. Gli articoli 21 e 33 della legge quadro 5 febbraio 1992, n. 104, concernente l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate si applicano al personale di cui al presente testo unico. 2. Le predette norme comportano la precedenza all’atto della nomina in ruolo, dell’assunzione come non di ruolo e in sede di mobilità”.
Immissione in ruolo docenti: diritto di precedenza e personale docente
Con decreto del Ministro dell’Istruzione n. 91/2020 del 09.08.2020 è stato stabilito il contingente per le assunzioni a tempo indeterminato del personale docente, per le scuole di ogni ordine e grado, da effettuarsi per l’a.s. 2020/2021.
Una candidata, collocata nelle Gae, indicava in sede di partecipazione le proprie preferenze di sede, specificando la sussistenza di una priorità ai sensi della legge n. 104/1992.
Tuttavia, pubblicato il provvedimento di assegnazione di sede, il Ministero, pur riconoscendo il diritto di precedenza della candidata, la assegnava ad un Istituto molto lontano dalla propria abitazione, che peraltro non era stato indicato in sede di domanda.
Viceversa, altre docenti immesse contestualmente in ruolo, seppure prive di analogo titolo di precedenza, era assegnato presso istituti scolastici ubicati nello stesso Comune di residenza della candidata.
Assistita in fase stragiudiziale dagli avvocati dello Studio Legale BC&Partners, la candidata chiedeva spiegazioni al Ministero che, riscontrando la diffida dei legali, rappresentava di avere escluso la stessa dalle scuole più vicine, non avendo lei indicato, tra le sedi di preferenza, anche quelle con cattedra orario esterna (cc.dd. COE), uniche nel territorio di residenza.
Adito prontamente il Tribunale di Termini Imerese, sez. lavoro, con ricorso cautelare, la ricorrente lamentava allora come il Ministero avesse negato il diritto di precedenza ex lege n. 104/92, arrivando all’evidente paradosso di ritenere che sia più agevole la cura del disabile presso una sede molto distante dal luogo di residenza, piuttosto che presso più scuole nel medesimo comune di residenza del parente.
Il Giudice del lavoro, accogliendo integralmente la tesi dei legali, ha quindi affermato con Ordinanza del 30.06.2021 come, nell’ambito delle procedure di immissioni in ruolo del personale docente, l’omessa indicazione nella domanda delle “cattedre orario esterne” non fa venir meno il diritto di precedenza del soggetto disabile ex art. 3 L. 104/1992 all’assegnazione della sede di prima destinazione, anche laddove le uniche cattedre ivi disponibili siano quelle con orario non completo.
In buona sostanza il Tribunale ha ritenuto che la mera incompletezza della domanda, per avere l’aspirante docente omesso di indicare anche le COE, può essere agevolmente superata medianteuna richiesta di chiarimenti e non comporta, in ogni caso, il venir meno del diritto di precedenza sancito dalla legge n. 104/92.