Revoca incarichi dirigenziali: la revoca è illegittima se non è prevista dal CCNL

Pubblico impiego

25 Novembre 2021 StudioLegale

La revoca incarichi dirigenziali richiede una motivazione specifica con riferimento al mutamento dell’assetto organizzativo del settore di appartenenza.

In questo articolo vedremo come vengono attribuiti gli incarichi dirigenziali e quando invece si parla di revoca incarichi dirigenziali.

Attribuzione degli incarichi dirigenziali

I dirigenti pubblici sono i responsabili dell’attività amministrativa e gestionale dell’amministrazione che rappresentano. Al ruolo unico della dirigenza pubblica si accede mediante pubblico concorso.

La normativa distingue tra: dirigenti generali, essi dirigono Uffici centrali ed apicali e coordinano gli altri dirigenti di seconda fascia, i quali sono preposti ad uffici minori.

La normativa distingue la qualifica dirigenziale dall’incarico dirigenziale.

La qualifica dirigenziale è unica (sebbene articolata in due fasce) e viene conferita in modo stabile con il contratto individuale di lavoro, a seguito di una procedura concorsuale.

L’incarico dirigenziale, invece, riguarda lo specifico Ufficio al quale il Dirigente è preposto ed è conferito a tempo determinato, con un provvedimento amministrativo, quindi non per concorso ma a discrezione dell’organo di indirizzo-politico o dei dirigenti apicali.

Revoca incarichi dirigenziali: regione Sicilia

Il Contratto collettivo regionale per l’area della Dirigenza applicato nella Regione Siciliana prevede, all’art. 41, diverse ipotesi di revoca incarichi dirigenziali, tra cui:

  • per motivate ragioni organizzative e gestionali;
  • entro novanta giorni dalle elezioni del Presidente e della Giunta regionale (c.d. spoil system);
  • in seguito all’accertamento dei risultati negativi sulle prestazioni;
  • in seguito a rinvio a giudizio per reati penali commessi contro l’Amministrazione nell’esercizio delle funzioni connesse all’attività a cui è preposto.

Revoca incarichi dirigenziali: motivi di revoca sono tassativi

Con la sentenza n. 4452/2021 del 25.11.2021 il Tribunale di Palermo, in funzione di giudice del lavoro, ha dichiarato illegittima la revoca dell’incarico disposta nei confronti di un dirigente regionale a seguito della semplice “richiesta” di rinvio a giudizio formulata dal p.m. nell’ambito di un procedimento penale a suo carico.

In accoglimento della tesi difensiva dello Studio Legale BC&Partners, il Giudice del lavoro ha infatti rilevato che la contrattazione collettiva individua delle ipotesi tassative per la revoca unilaterale dell’incarico e, tra queste, non è prevista quella indicata dall’Amministrazione regionale a sostegno della revoca impugnata.

Ed infatti, poiché il rapporto di servizio con l’Amministrazione regionale non viene meno, ma solamente l’incarico affidato, la norma collettiva richiede che quantomeno il dipendente sia stato “rinviato a giudizio”, e cioè che l’Autorità giudiziaria abbia quantomeno ritenuto un minimo di fondatezza delle accuse mosse dagli inquirenti. Il Tribunale, quindi, disapplicati i provvedimenti amministrativi di revoca dell’incarico dirigenziale oggetto di causa, ha condannato l’Amministrazione al pagamento del risarcimento del danno subito dal dipendente, parametrato alle differenze retributive tra i compensi effettivamente corrisposti e quelli che sarebbero a lui spettati ove l’incarico non fosse stato revocato.