La revocazione è un mezzo di impugnazione con cui si contesta la sentenza formata su presupposti errati.
Ricorso per revocazione: quando si può proporre
È un rimedio proponibile solamente per i motivi tassativamente indicati all’art. 395 del c.p.c., ovvero:
- se la sentenza è l’effetto del dolo di una delle parti in danno dell’altra;
- se si è giudicato in base a prove riconosciute o comunque dichiarate false dopo la sentenza oppure che la parte soccombente ignorava essere state riconosciute o dichiarate tali prima della sentenza;
- se dopo la sentenza sono stati trovati uno o più documenti decisivi che la parte non aveva potuto produrre in giudizio per causa di forza maggiore o per fatto dell’avversario;
- se la sentenza è l’effetto di un “errore di fatto” risultante dagli atti o documenti della causa;
- se vi è contrasto tra giudicati (cioè se la sentenza è contraria ad altra precedente fra le stesse parti);
- se la sentenza è effetto del dolo del giudice, accertato con sentenza passata in giudicato.
La revocazione si definisce “straordinario” quando è fondata sui motivi di cui a numeri 1), 2), 3) e 6), poiché relativi a fatti o situazioni il cui verificarsi o la cui scoperta può compiersi in un qualunque momento successivo all’emanazione della sentenza; si definisce invece “ordinaria” quando è fondata sui motivi di cui ai numeri 4) e 5), in quanto comprendono vizi conoscibili sulla base della sola sentenza.
Ricorso per revocazione: errore di fatto
Costituendo un mezzo di impugnazione molto particolare, la revocazione è soggetta a particolari limitazioni per evitare che con essa sia dia luogo ad un grado di giudizio ulteriore.
Desta particolari problemi interpretativi “l’errore di fatto revocatorio” che consisterebbe, secondo la consolidata giurisprudenza, nel c.d. “abbaglio dei sensi”, e cioè nel travisamento delle risultanze processuali dovuto ad una mera svista, che conduca a ritenere come inesistenti circostanze pacificamente esistenti o viceversa.
In dettaglio, l’errore di fatto, idoneo a fondare la domanda di revocazione, deve essere caratterizzato:
- dal derivare da una pura e semplice errata od omessa percezione del contenuto meramente materiale degli atti del giudizio, la quale abbia indotto l’organo giudicante a decidere sulla base di un falso presupposto di fatto, facendo cioè ritenere un fatto documentalmente escluso ovvero inesistente un fatto documentalmente provato;
- dall’attenere ad un punto non controverso e sul quale la decisione non abbia espressamente motivato;
- dall’essere stato un elemento decisivo della decisione da revocare, necessitando perciò un rapporto di causalità tra l’erronea presupposizione e la pronuncia stessa.
Ricorso per revocazione: si possono lamentare errori di diritto
La risposta è negativa, come stabilito dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana (CGARS) nella sentenza n. 151/2022 con riferimento ad una controversia tra due imprese operanti nel settore degli idrocarburi.
La società assista e difesa dallo Studio Legale BC&Partners, ribaltato in appello l’esito sfavorevole del giudizio di primo grado, si è vista notificare un ricorso per revocazione dinanzi al CGARS da parte della società concorrente, la quale lamentava una svista del Giudice di appello nell’esame delle perizie tecniche su cui si fondava la sentenza.
Il CGARS, accogliendo l’eccezione dei legali dello Studio, ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso per revocazione, evidenziando come le lamentele di controparte si concentravano su un errore di valutazione o interpretazione delle “risultanze processuali” che, come tale, configura un errore di giudizio e, quindi, di diritto e non di mero fatto.