Decreto legge “Cura Italia”: schede di sintesi (parte III)

Diritto del lavoro e dell'impresa

26 Marzo 2020 StudioLegale

La normativa d’urgenza per fronteggiare l’epidemia COVID-19, da ultimo contenuta nel Decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. Cura Italia), avrà un forte impatto sul sistema delle relazioni industriali e sui rapporti di lavoro.

Lo Studio BCM intende offrire il proprio contributo, illustrando, nei prossimi giorni, le principali misure adottate a sostegno di lavoratori ed imprese.

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Dopo aver affrontato il tema degli ammortizzatori sociali e delle indennità, oggi ci occuperemo del tema dei congedi e permessi previsti per i lavoratori.

L’articolo 23 ha introdotto, per far fronte alla chiusura degli istituti scolastici, alcuni congedi speciali per i lavoratori genitori, fruibili, alternativamente, da uno solo dei genitori per nucleo familiare ed a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.

In dettaglio, è stato previsto, per genitori con figli fino a 12 anni di età ovvero per i genitori di figli con handicap in situazione di gravità, senza limiti di età (purché iscritti a scuole di ogni ordine grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale), un periodo di congedo di massimo 15 giorni, coperti da contribuzione figurativa, con diritto al 50% della retribuzione.

Inoltre, per genitori con figli dai 12 ai 16 anni, è prevista la possibilità di poter fruire di un periodo di congedo pari al periodo di sospensione delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, senza corresponsione di indennità né di riconoscimento di contribuzione figurativa, ma con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.

Le domande di fruizione dei congedi sopra elencati andranno presentate, direttamente, al proprio datore di lavoro.

Le misure anzidette sono rivolte a:
lavoratori del settore privato;
– lavoratori iscritti in via esclusiva alla gestione separata INPS (in questo caso la misura del congedo è pari al 50% di 1/365 del reddito individuato secondo la base di calcolo utilizzata ai fini della determinazione dell’indennità di maternità);
lavoratori autonomi iscritti all’INPS (in questo caso la misura del congedo è commisurata, per ciascuna giornata indennizzabile, al 50% della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto);
– dipendenti privati genitori di figli beneficiari di legge 104/92.

L’articolo 25 estende le disposizioni di cui sopra anche ai dipendenti pubblici.

L’articolo 24 ha invece previsto l’incremento di ulteriori 12 giorni dei permessi retribuiti ex legge n. 104/92, sia per i lavoratori disabili che per coloro che assistono un figlio o un familiare disabile, che saranno fruibili nei mesi di marzo ed aprile 2020 (a cui andranno sommati gli ordinari 3 giorni mensili, per un totale di n. 18 giorni su due mesi).

L’articolo 26 ha invece equiparato, per i soli dipendenti del settore privato ed ai soli fini trattamento economico, il periodo di quarantena (con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria) al periodo di malattia, senza che tale periodo sia computabile ai fini del periodo di comporto.

La medesima disposizione ha inoltre previsto l’equiparazione, per i lavoratori dipendenti sia pubblici che privati, in condizione di disabilità grave ovvero a rischio per immunodepressione o patologie oncologiche/terapie salvavita, del periodo di assenza dal lavoro al ricovero ospedaliero.

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Nei prossimi giorni procederemo ad illustrare le ulteriori novità normative.