Diritto al mantenimento economico del gradone stipendiale 3-8 anni in favore del personale della scuola.

Pubblico impiego

18 Gennaio 2023 StudioLegale

Stiamo avviando i ricorsi per il mantenimento, ai fini della ricostruzione di carriera, del gradone stipendiale 3-8 anni in favore del personale della scuola.

Già con diverse sentenze, infatti, il Ministero è stato condannato ad applicare in favore del personale scolastico la clausola di salvaguardia prevista dal C.C.N.L del 19 luglio 2011, nonché a corrispondere le relative differenze retributive oltre interessi legali.

  • a chi si rivolge: tutto il personale (docente, Educativo, ATA), a tempo indeterminato delle scuole di ogni ordine e grado, che abbia iniziato a lavorare alle dipendenze del MIUR in forza di una successione di contratti a tempo determinato (almeno 180 giorni per anno scolastico), prima del 1° settembre 2011 e che, alla data di stipula dell’accordo sindacale del 19.07.2011, avesse già lavorato un anno.
  • obiettivo: applicazione, ai fini della ricostruzione di carriera, della cd. “clausola di salvaguardia” di cui all’art. 2 del CCNL del 19.07.2011, che riconosce il diritto al mantenimento economico del gradone stipendiale più favorevole “3-8 anni”
  • autorità giudiziaria: Tribunale del lavoro territorialmente competente. Si precisa che i ricorsi saranno proposti individualmente
  • documentazione necessaria: 1) copia decreto di ricostruzione carriera (o, in mancanza, dichiarazione dei servizi); 2) copie contratti a tempo determinato in formato pdf (o stato matricolare); 3) cedolino stipendio; 4) copia documento di identità e tessera sanitaria.

È disponibile, al seguente link, l’atto di diffida e messa in mora che gli interessati dovranno sollecitamente compilare, sottoscrivere ed inviare con raccomandata a.r., ovvero pec, al Ministero dell’Istruzione, al fine di interrompere i termini di prescrizione (5 anni) per il pagamento di arretrati