Diritto dei docenti precari alla CARTA DOCENTE

Pubblico impiego

06 Novembre 2023 StudioLegale

La Cassazione conferma il diritto dei docenti precari della scuola alla Carta Docente.

CHE COSA È LA CARTA DOCENTE?

La c.d. Carta Docente, istituita dall’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 (c.d. buona scuola) al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, per l’importo nominale di euro 500 annui, per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l’acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all’aggiornamento professionale, per l’acquisto di hardware e software, per l’iscrizione a corsi per attività di aggiornamento.

CHI SONO I BENEFICIARI?

Il legislatore ha riconosciuto l’erogazione della Carta del docente al solo personale di ruolo.

Tuttavia, la Corte di Giustizia Europea (CGUE), con ordinanza del 18 maggio 2022, ha ritenuto la normativa italiana sulla Carta Docente non conforme al diritto europeo, per violazione del principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo indeterminato e lavoratori precari (clausola 4 dell’Accordo Quadro, allegato alla Dir. 1999/70/CE).

Di recente, il Decreto Legge n. 69/2023 all’art. 15, convertito in L. n. 103/2023, prendendo evidentemente atto della illegittimità della normativa vigente, ha introdotto, seppure per il solo anno scolastico 2023/2024, il diritto alla Carta Docente per il personale docente precario, se in possesso di contratto fino al 31 agosto su posto vacante e disponibile.

CHI RESTA ESCLUSO?

Il quadro normativo attuale nulla prevede rispetto agli anni scolastici pregressi né rispetto ai docenti precari con supplenza al 30 giugno o con supplenze per almeno 180 giorni l’anno (anno da considerarsi intero ai sensi della legge n. 124/1999).

In questi casi, allora, permane la violazione delle disposizioni antidiscriminatorie europee nonché la violazione dei principi costituzionali in materia di eguaglianza.

CHE RIMEDI POSSONO ESSERE AZIONATI?

Ritenuta la grave disparità di trattamento, il personale docente precario ha avviato numerosi giudizi per il riconoscimento del diritto ad ottenere il bonus.

I ricorsi promossi dai docenti hanno trovato accoglimento sia dinanzi al giudice amministrativo (TAR e CdS) sia dinanzi ai Tribunali civili quali giudici del lavoro.

Recentemente, infine, è intervenuta la Suprema Corte di Cassazione, sezione lavoro, con la sentenza n. 29961/2023, depositata il 27.10.2023. La pronuncia chiarisce, in maniera chiara, i termini della controversia e costituirà indubbiamente la stella polare sia per gli Avvocati che per i giudici del lavoro che continueranno ad occuparsi della materia.

In particolare, la Corte ha affermato i seguenti principi di diritto:

  • la Carta Docente spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31 agosto o fino al termine delle attività di didattiche (30 giugno);
  • ai docenti di cui al punto 1, se ancora interni all’ordinamento scolastico (perché destinatari di incarico, transitati in ruolo o iscritti nelle graduatorie provinciali per le supplenze) all’atto della pronuncia della sentenza, spetta l’adempimento in forma specifica, cioè l’attribuzione della Carta Docente, per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, dalla data del diritto all’accredito alla concreta attribuzione;
  • ai docenti di cui al punto 1, fuoriusciti dall’ordinamento scolastico alla data della pronuncia (perché cessati dal servizio di ruolo o cancellati dalle graduatorie), spetta il risarcimento del danno in forma equivalente, consistente nell’assegnazione di una somma di danaro che il giudice provvederà a liquidare tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l’attribuzione è funzionale, o quant’altro rilevi), entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio;
  • quanto ai termini di prescrizione, il diritto di cui al punto 2 si prescrive nel termine quinquennale di cui all’art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data del conferimento dell’incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica; il diritto di cui al punto 3 si prescrive nel termine decennale che decorre dalla data della fuoriuscita dal sistema scolastico.
A CHI RIVOLGERSI?

Lo Studio BC & Partners è specializzato in pubblico impiego e nel diritto scolastico.

I suoi professionisti vantano un’esperienza di oltre venticinque anni nell’ambito del diritto del lavoro e del pubblico impiego, con particolare esperienza nel settore scolastico.

Da anni curano vertenze in materia di diritto scolastico con notevole successo e, sulla scia della predetta pronuncia della Suprema Corte, continueranno a sostenere tutti i docenti precari che intendano procedere dinanzi l’Autorità Giudiziaria per il riconoscimento del loro diritto alla Carta Docente.