Anche nella c.d. “fase
due” prosegue l’attività dello Studio BCM di illustrare
la normativa emergenziale più rilevante in tema di rapporti di lavoro, da
ultimo contenuta nel Decreto legge 19 maggio 2020, n. 34
(c.d. decreto rilancio).
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Dopo aver parlato di ammortizzatori sociali, indennità e congedi, concludiamo con gli ulteriori istituti rilevanti in materia di rapporti di lavoro.
Il nuovo decreto ha parzialmente innovato le misure già previste nel c.d. cura Italia.
L’art. 80 ha modificato l’art. 46 del decreto “cura Italia”, prorogando, ora fino al 17 agosto 2020, il divieto di licenziamenti collettivi e per giustificato motivo oggettivo.
Le procedure già avviate, invece, restano sospese sino alla stessa data.
La disposizione ha inoltre previsto che le aziende, a prescindere dal numero dei dipendenti, possano revocare il recesso intimato ai lavoratori, purché facciano contestualmente richiesta di accesso agli ammortizzatori sociali. Ove si avvalgano di tale facoltà, il rapporto lavorativo si intende ripristinato sin dalla cessazione, senza alcuna sanzione per il datore di lavoro.
Restano, invece, possibili i licenziamenti disciplinari (per giusta causa o giustificato motivo soggettivo), nonché le ipotesi di recesso ex art. 2118 c.c. per i contratti a tempo determinato (se sussiste giusta causa) e per i contratti di apprendistato (alla fine del periodo di apprendistato) e quelle ex art. 2096 c.c. per mancato superamento del periodo di prova.
L’art. 88 ha invece previsto, ai fini della graduale ripresa delle attività, la possibilità per aziende ed organizzazioni sindacali, di stipulare specifiche intese di rimodulazione dell’orario di lavoro per mutate esigenze organizzative e produttive dell’impresa, con le quali parte dell’orario di lavoro viene finalizzato a percorsi formativi.
Gli oneri per la formazione sono a carico di un apposito Fondo denominato “Fondo Nuove Competenze”, costituito presso l’Agenzia Nazionale delle Politiche Attive del Lavoro (ANPAL).
L’art. 90 si occupa, invece, di lavoro agile, prevedendo che i dipendenti del settore privato con almeno un figlio minore di anni 14, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile, anche in assenza degli accordi individuali, purché nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito o che non vi sia genitore non lavoratore, e sempre che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione.
Da ultimo, l’art. 93 ha previsto che, in deroga alla disciplina generale, per far fronte al riavvio delle attività, è possibile rinnovare o prorogare fino al 30 agosto 2020 i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato in essere alla data del 23 febbraio 2020.