Il potere di controllo è uno dei tre poteri riconosciuti al datore di lavoro, insieme al potere direttivo e quello disciplinare. In particolare, in questo articolo si approfondiscono alcuni casi di illegittimità del potere di controllo del datore di lavoro.
Per “datore di lavoro” s’intende generalmente colui che, nell’ambito dei rapporti di lavoro, utilizza la prestazione del personale, dietro pagamento di corrispettivo.
Occupandosi, dunque, dell’organizzazione dei lavoratori all’interno della propria impresa, al datore di lavoro sono riconosciuti diversi poteri nei confronti dei dipendenti.
Tra questi, il potere di controllo e vigilanza.
Cosa si intende per potere di controllo del datore di lavoro?
Il potere di controllo o di sorveglianza è astrattamente riconosciuto al datore di lavoro per poter verificare che l’attività aziendale si svolga secondo le sue direttive.
Egli controlla la regolarità e la correttezza della prestazione lavorativa dei suoi dipendenti.
Alcuni limiti al controllo a distanza dei lavoratori
L’esercizio del potere di controllo del datore di lavoro è soggetto a precisi limiti finalizzati al rispetto della libertà, dignità e riservatezza dei lavoratori.
Le tutele sono previste, principalmente, all’interno dello Statuto dei Lavoratori (legge n. 300/1970) agli articoli da 1 a 13.
Il potere di controllo del datore di lavoro: il tema della videosorveglianza
L’art. 4 dello Statuto si occupa del delicato tema della “videosorveglianza” del lavoratore.
Infatti, fintanto che il datore di lavoro eserciti “fisicamente” il controllo (ad esempio recandosi personalmente presso il luogo di lavoro), non necessita di alcuna autorizzazione.
Così non è nel caso in cui il controllo avvenga tramite l’impiego di strumenti a distanza. In questi casi, infatti, il loro utilizzo può essere concesso, previo accordo sindacale, solo “per esigenze organizzative e produttive, sicurezza del lavoro e tutela del patrimonio aziendale”.
In difetto di accordo sindacale sull’utilizzo degli strumenti a distanza, il datore di lavoro potrà comunque procedere alla loro installazione ed impiego, previa autorizzazione della competente sede territoriale dell’Ispettorato del lavoro.
Potere di controllo del datore di lavoro: autorizzazione e silenzio
Nel caso di richiesta di autorizzazione inviata all’Ispettorato, però non sempre l’amministrazione evade in tempi rapidi la pratica e, in alcuni casi, non la evade affatto.
Ciò comporta, per il datore di lavoro, l’impossibilità di installazione ed impiego della videosorveglianza oppure è possibile ritenere il c.d. “silenzio-assenso” sulle istanze presentate?
La risposta è fornita dal Ministero del Lavoro che, con interpello n. 3/2019, ha affermato che l’autorizzazione di cui all’art. 4 dello Statuto, non può intendersi concessa per effetto del silenzio dell’Ispettorato del Lavoro sull’istanza presentata dal datore.
Le disposizioni contenute nello Statuto, infatti, sono finalizzate a contemperare, da un lato, le esigenze datoriali, e dall’altro lato, la tutela della dignità e della riservatezza del lavoratore sul luogo di lavoro.
Occorrerà sempre, pertanto, l’adozione di un provvedimento espresso, di accoglimento o di rigetto, sulla relativa istanza.